Corte di giustizia, Sentenza C-177/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020. — Almudena Baldonedo Martín contro Ayuntamiento de Madrid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro. — Causa C-177/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il diritto dell’Unione imponga il pagamento di un’indennità al funzionario ad interim spagnolo alla cessazione dell’incarico, quando né i funzionari di ruolo né i funzionari ad interim ne beneficiano, mentre la ricevono solo gli agenti contrattuali a tempo indeterminato in caso di licenziamento per motivo oggettivo. Ha inoltre negato che gli articoli 151 e 153 TFUE o la Carta possano fondare un diritto autonomo all’indennità nel caso di specie. La terza questione sugli abusi del lavoro a termine è stata dichiarata irricevibile perché nel procedimento principale non vi era una successione di contratti o rapporti a termine.
Indennità alla cessazione del rapporto: la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una disparità tra funzionari ad interim e agenti contrattuali a termine alla cessazione del rapporto?
La questione giuridica
1) Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede alcuna indennità né per i funzionari ad interim né per i funzionari di ruolo alla cessazione dal servizio, mentre riconosce un’indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato in caso di risoluzione per motivo oggettivo. 2) Se gli articoli 151 e 153 TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro ostino a una normativa che esclude l’indennità per i funzionari ad interim ma la riconosce agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del contratto. 3) Se la clausola 5 dell’accordo quadro consenta di qualificare come misura di prevenzione/sanzione degli abusi, in caso di utilizzo del lavoro a termine per esigenze permanenti, la concessione di un’indennità equiparabile a quella del licenziamento illegittimo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non osta a una normativa nazionale che esclude qualsiasi indennità alla cessazione sia per i funzionari ad interim sia per i funzionari di ruolo, pur riconoscendo un'indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato in caso di risoluzione per motivo oggettivo, perché la differenza di trattamento riguarda situazioni non comparabili o comunque giustificate dalla diversa natura della cessazione. Inoltre, gli articoli 151 e 153 TFUE e la Carta non consentono di ricavare, in tale contesto, un autonomo diritto all'indennità. La terza questione è stata dichiarata irricevibile, poiché la clausola 5 si applica solo alla successione di contratti o rapporti a termine e la fattispecie principale riguardava un unico rapporto di lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 151 e 153 TFUE
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 1 dell'accordo quadro
- Clausola 3 dell'accordo quadro
- Clausola 4 dell'accordo quadro
- Clausola 5 dell'accordo quadro
- Articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 52 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 56 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 10 dell'EBEP
- Articolo 70 dell'EBEP
- Prima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 896/1991
Indennità alla cessazione del rapporto per un funzionario ad interim spagnolo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 14 de Madrid in una controversia tra la sig.ra Almudena Baldonedo Martín e il Comune di Madrid. La Corte è stata chiamata a chiarire se il diritto dell’Unione imponga il pagamento di un’indennità alla cessazione dell’incarico di un funzionario ad interim e, in particolare, se sussista una discriminazione rispetto agli agenti contrattuali a tempo determinato o indeterminato.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Baldonedo Martín era stata nominata dal Comune di Madrid, dal 24 novembre 2005, funzionaria ad interim addetta alla manutenzione degli spazi verdi, per coprire un posto vacante fino alla nomina di un funzionario di ruolo. Il 15 aprile 2013 le fu comunicato che il posto era stato occupato da un funzionario di ruolo e che, per effetto di ciò, cessavano le sue funzioni.
Successivamente, l’interessata chiese al Comune un’indennità di cessazione pari a venti giorni di retribuzione per anno di servizio, fondandosi sugli articoli 20 e 21 della Carta, sugli articoli 151 e 153 TFUE e sulle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Comune respinse la domanda, sostenendo che né i funzionari ad interim né i funzionari di ruolo percepiscono tale indennità.
Normativa rilevante
La direttiva 1999/70 attua l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La clausola 1 dell’accordo quadro mira a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e a prevenire gli abusi derivanti dall’uso di successioni di contratti o rapporti a termine. La clausola 4, punto 1, vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. La clausola 5 impone agli Stati membri di introdurre misure idonee a prevenire gli abusi nella successione di contratti o rapporti di lavoro a termine.
Sul piano nazionale, il giudice del rinvio ha richiamato, tra le altre, la disciplina spagnola sui funzionari ad interim contenuta nell’EBEP e la normativa sui lavoratori subordinati, che prevede indennità diverse alla cessazione del rapporto in funzione della causa estintiva.
Prime due questioni: confronto tra categorie di lavoratori e ambito della non discriminazione
Quanto alla prima questione, la Corte ha ribadito che la clausola 4 tutela i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Nel caso concreto, però, la normativa spagnola non riconosceva l’indennità né ai funzionari ad interim né ai funzionari di ruolo al momento della cessazione dal servizio. Di conseguenza, la Corte ha escluso che vi fosse, in sé, una disparità vietata dalla clausola 4.
La Corte ha però precisato che, se il giudice del rinvio verificasse che i funzionari ad interim sono comparabili agli agenti contrattuali a tempo indeterminato del Comune di Madrid, occorrerebbe esaminare se la diversa disciplina dell’indennità sia giustificata da ragioni oggettive. In tale prospettiva, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la diversa disciplina dell’indennità di licenziamento prevista per i contratti a tempo indeterminato rispetto alla cessazione di un contratto a termine è giustificata dalla diversa natura e finalità delle rispettive cessazioni.
Nella risposta finale alla prima questione, la Corte ha quindi affermato che la clausola 4, punto 1, non osta a una normativa nazionale che non preveda alcuna indennità né per i funzionari ad interim né per i funzionari di ruolo, pur riconoscendola agli agenti contrattuali a tempo indeterminato in caso di licenziamento per motivo oggettivo.
Seconda questione: articoli 151 e 153 TFUE e Carta dei diritti fondamentali
La seconda questione verteva sulla possibilità di fondare il diritto all’indennità sugli articoli 151 e 153 TFUE e sugli articoli 20 e 21 della Carta. La Corte ha osservato che gli articoli 151 e 153 TFUE enunciano obiettivi e misure generali della politica sociale dell’Unione, ma non conferiscono di per sé il diritto invocato né impongono allo Stato membro un obbligo diretto di riconoscerlo.
Quanto alla Carta, la Corte ha ricordato che essa si applica agli Stati membri solo quando questi danno attuazione al diritto dell’Unione. Nel caso di specie, l’indennità prevista dall’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori spagnolo non costituisce una misura di attuazione della clausola 5 dell’accordo quadro, perché non è diretta a prevenire o sanzionare gli abusi del lavoro a termine, ma persegue un obiettivo diverso. Perciò la disparità di trattamento dedotta non poteva essere esaminata alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta.
La Corte ha così concluso che neppure gli articoli 151 e 153 TFUE, né la clausola 4, ostano alla normativa nazionale che nega l’indennità ai funzionari ad interim mentre la riconosce agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del contratto.
Terza questione: clausola 5 e abusi nella successione di rapporti a termine
La terza questione riguardava la possibilità di qualificare un’indennità analoga a quella del licenziamento illegittimo come misura di prevenzione o sanzione degli abusi ai sensi della clausola 5. La Corte ha però rilevato che la clausola 5 si applica solo in presenza di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Nel caso concreto, il giudice nazionale non aveva indicato elementi dai quali risultasse una successione di rapporti a termine; al contrario, aveva precisato che la sig.ra Baldonedo Martín aveva occupato in modo costante e continuativo lo stesso posto e che il rapporto di lavoro tra le parti era unico. Ne è derivato che la questione era ipotetica e quindi irricevibile.
Decisione e portata pratica
La Corte ha quindi disposto che:
- la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale che esclude l’indennità per i funzionari ad interim e per i funzionari di ruolo, pur prevedendola per gli agenti contrattuali a tempo indeterminato in caso di motivo oggettivo;
- gli articoli 151 e 153 TFUE, nonché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, non ostano alla medesima normativa;
- la terza questione, basata sulla clausola 5, è irricevibile.
Principi rilevanti per la pratica
La sentenza conferma che, ai fini della clausola 4 dell’accordo quadro, la comparazione va fatta tra lavoratori in situazioni effettivamente comparabili e che la diversa disciplina dell’indennità può essere giustificata dalla diversa natura giuridica della cessazione del rapporto. Sul piano del contenzioso interno, la Corte ribadisce inoltre che la Carta non si applica automaticamente a ogni disciplina nazionale in materia di lavoro, ma solo quando la misura nazionale costituisce attuazione del diritto dell’Unione.
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