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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- e notificato in pari data -OMISSIS- con il quale il Dirigente delle Sportello Unico della Prefettura della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di assunzione concernente la programmazione dei flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2024;

Giustizia amministrativa202500385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro nell'ambito della programmazione dei flussi 2024, motivata dall'insufficienza reddituale del datore di lavoro richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui era stato revocato il nulla osta all'ingresso, deducendo difetto di istruttoria ed erroneità dei fatti, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione. La contestazione non riguardava l'insufficienza reddituale del datore di lavoro, rimasta pacifica, ma la pretesa illegittimità della revoca in quanto il deficit reddituale non sarebbe stato imputabile al lavoratore. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la permanenza o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha inoltre prodotto tardivamente documentazione relativa a una possibile nuova proposta di lavoro presso un datore diverso da quello originario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, riunendo l'esame dei motivi perché connessi. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta, poiché il datore di lavoro non possedeva il requisito reddituale necessario e tale carenza non era contestata. La struttura trilaterale della procedura di ingresso per flussi fa sì che il lavoratore partecipi alla formazione del procedimento e subisca gli effetti della mancanza dei requisiti del datore, anche quando la carenza non gli sia imputabile. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro legittimo successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando il rapporto non sia mai stato concluso o sia stato concluso illegittimamente. Il rapporto provvisorio eventualmente svolto nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno non modifica tale conclusione. Sono state richiamate come eccezioni le ipotesi di forza maggiore, quali morte o fallimento del datore o evento calamitoso, non ravvisate nel caso concreto. Le circolari ministeriali non possono ampliare i casi di autorizzazione al soggiorno. La documentazione relativa a un diverso datore di lavoro è stata ritenuta irrilevante: era successiva all'atto impugnato, non risultava formalmente rappresentata o conosciuta dall'amministrazione al momento della decisione e, comunque, non poteva essere utilizzata per eludere il sistema delle quote e dei controlli sui datori richiedenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    Il rapporto di lavoro instaurato in via provvisoria nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno è destinato alla risoluzione di diritto qualora sopravvenga l'accertamento di elementi ostativi.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale

    La possibilità di lavorare nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno non equivale all'instaurazione di un rapporto definitivo e legittimo idoneo a fondare il permesso per attesa occupazione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riferito ai casi in cui sia stato instaurato un rapporto di lavoro legittimo, poi cessato, e non supplisce alla mancata conclusione del contratto di soggiorno per carenza dei requisiti del datore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Consente di valutare elementi sopraggiunti favorevoli allo straniero solo se formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; non attribuisce rilevanza a fatti successivi o tardivamente rappresentati e non consente di alterare la disciplina dei flussi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato nell'ambito dei flussi programmati, la carenza del requisito reddituale del datore di lavoro legittima la revoca del nulla osta, anche se tale carenza non è imputabile al lavoratore straniero.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è concedibile quando il rapporto non sia mai stato concluso o sia stato instaurato illegittimamente per mancanza dei requisiti del datore di lavoro.
  • La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno non trasforma il rapporto provvisorio in un rapporto legittimo idoneo a fondare il permesso per attesa occupazione, quando sopravvenga l'accertamento di elementi ostativi.
  • Nella procedura dei flussi, una nuova proposta o assunzione presso un datore diverso da quello che ha richiesto il nulla osta non può rendere legittimo retroattivamente il provvedimento di revoca né fondare il rilascio del permesso di soggiorno, poiché ciò altererebbe la distribuzione delle quote e ostacolerebbe i controlli sui datori richiedenti.
  • Gli elementi favorevoli sopravvenuti possono essere valutati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 solo se formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; la documentazione prodotta successivamente in giudizio non è sufficiente.
  • Le circolari ministeriali, in quanto meri indirizzi interpretativi, non possono introdurre nuove ipotesi di autorizzazione al soggiorno non previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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