Ordinanza n. 6818/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. -OMISSIS- che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato - di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 03.02.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro -OMISSIS-ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro stagionale e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del visto per lavoro stagionale adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla Prefettura di Foggia e richiamata per relationem nel diniego consolare. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione concerneva il rapporto tra la competenza relativa al provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta, adottato in Puglia, e quella relativa al diniego del visto adottato dall'autorità consolare italiana in Marocco, nell'ambito di una procedura sostanzialmente unitaria.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha ritenuto che la revoca del nulla osta al lavoro fosse un atto autonomamente e immediatamente lesivo, dal quale sorgeva l'interesse a ricorrere, sicché non trovava applicazione l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., disposizione riferita agli atti presupposti non immediatamente lesivi impugnati insieme all'atto conseguenziale. La competenza territoriale relativa all'atto principale, adottato dalla Prefettura di Foggia, attrae invece quella relativa al diniego del visto, connesso per accessorietà e inserito nella medesima procedura finalizzata al rilascio del titolo richiesto. Tale concentrazione è giustificata dal principio del simultaneus processus, dall'effettività della tutela e dalla ragionevole durata del processo, oltre che dalla disciplina della domanda accessoria. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Puglia ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La domanda cautelare non è stata esaminata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale è inderogabile.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non disciplina ogni forma di connessione tra provvedimenti e non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente l'applicazione, in materia di connessione e competenza, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La competenza per la domanda principale può attrarre quella relativa alla domanda accessoria, favorendo la trattazione unitaria delle cause connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità del cumulo di domande giudiziali davanti allo stesso giudice.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente dopo la declinatoria di competenza.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la trattazione unitaria delle domande connesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre previamente alle parti una questione rilevata d'ufficio, prima della decisione.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale immediatamente lesivo e di un atto presupposto che non sia autonomamente e immediatamente lesivo; non si applica, invece, quando l'atto presupposto produce già una lesione autonoma e fa sorgere immediatamente l'interesse a ricorrere.
- Quando due provvedimenti adottati da autorità diverse sono inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria e uno di essi costituisce l'atto principale dal quale deriva l'interesse a ricorrere, la competenza territoriale relativa a tale atto può attrarre quella relativa all'atto accessorio connesso, in applicazione dei principi del simultaneus processus, dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
- In mancanza di una disciplina specifica del codice del processo amministrativo sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, è applicabile, in quanto compatibile e quale espressione di principi generali, la regola civilistica secondo cui la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale.
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