Cassazione Penale, Sentenza n. 05912/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunciata in primo grado e in appello per il reato di diffamazione (art.595 c.p.), ritenendo provata la paternità dell'articolo e la offensività dello stesso, escludendo l'operatività dell'art.57 c.p. e della scriminante della critica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. Sentenza resa il 04/11/2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancata prova della paternità dell'articolo diffamatorio pubblicato sul sito "iacchite blog", sostenendo al massimo la responsabilità ex art.57 c.p. quale responsabile di testata e che si trattava di critica politica. La Corte ha ritenuto che l'amministratore di un sito non rientra nelle figure dell'art.57 c.p., ha valutato la prova raccolta (pubblicazione anche su profilo Facebook riconducibile al Carchidi, collegamento ipertestuale al sito e foto dell'imputato) e ha ritenuto raggiunta la prova di attribuzione. Ha inoltre valutato che il contenuto era oggettivamente offensivo e lesivo della reputazione dell'on. Occhiuto, e che la scriminante della critica politica non operava per mancato rispetto del principio di verità e della continenza.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La Corte ha ritenuto integrato il reato per le espressioni offensive e lesive della reputazione, confermando la condanna per diffamazione
art. 57 cod. pen.
Esclusa l'applicabilità: l'amministratore di un sito internet non è identificabile con le figure previste dall'art.57 e l'attività online non è automaticamente riconducibile alla nozione di stampa periodica
art. 1 l. n. 47/1948 (stampa)
La Corte ha richiamato la normativa sulla stampa per escludere l'assimilazione automatica dei siti web e dei profili social alle testate giornalistiche tradizionali
art. 611 cod. proc. pen. (trattazione ricorso)
Il ricorso, proposto dopo il 30.6.2024, è stato trattato ai sensi dell'art.611 (come modificato), senza udienza orale su richiesta delle parti
art. 616 cod. proc. pen. (spese)
Per legge, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnatamente Sez. U n. 31022/2015 e altre)
La giurisprudenza consolidata è stata richiamata per affermare che l'attività online non è automaticamente assimilabile alla stampa e che l'amministratore di un sito non corrisponde alle figure dell'art.57 c.p.
Massime di principio
- L'amministratore o gestore di un sito internet non è automaticamente identificabile con il direttore o responsabile di una 'testata' ai sensi dell'art.57 c.p.; l'assimilazione alla stampa richiede profili strutturali e finalistici specifici
- La paternità di contenuti pubblicati online può essere provata anche mediante elementi indiziari e di contesto: pubblicazione simultanea su sito e profilo social riconducibile alla persona, link ipertestuali, foto e assenza di disconoscimento possono suffragare l'attribuzione
- La tutela della reputazione richiede la valutazione dell'offensività oggettiva delle espressioni: la critica politica non è automaticamente scriminante se manca il principio di verità o la continenza e se le affermazioni appaiono gratuite e lesive
- In giudizio di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione impugnata: doglianze generiche sulla mancata prova sono inefficaci se la sentenza di merito ha adeguatamente valorizzato gli elementi probatori
- Il rigetto del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali) ai sensi dell'art.616 c.p.p.; nelle impugnazioni successive alle modifiche procedurali (d.lgs. n.150/2022) può esserci trattazione senza udienza orale
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