Cassazione Penale, Sentenza n. 42008/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/06/2022 che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il sequestro a fini di confisca di un veicolo Iveco 75E14, disposto come profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva motivazione apparente circa l'assenza di sua mancata buona fede: aveva prodotto fattura di acquisto dalla CRS Trasporti s.r.l. per 244,00 euro e sosteneva che non vi fossero elementi che provassero che fosse titolare fittizio o consapevole della provenienza illecita del bene; il veicolo, pur fatturato come in pessime condizioni, fu rinvenuto funzionante.
La decisione
Ricorso rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, osservando che la nozione di persona 'non estranea' comprende anche chi abbia ricavato un vantaggio dall'acquisto di un bene costituente prezzo o profitto del reato senza trovarsi in buona fede, ossia potendo conoscere con la diligenza richiesta la provenienza illecita. Il Tribunale aveva richiamato elementi fattuali idonei a fondare tale presunzione: la consistente evasione fiscale della BLF Multiservices s.r.l., la trasferibilità massiccia di automezzi da BLF a CRS e poi a terzi, gli elementi che fanno ritenere CRS una "clonazione" di BLF (stessa sede, personale transitato, amministratori collegati), il prezzo estremamente basso pagato dal ricorrente (244 euro) e la discordanza tra le condizioni riportate in fattura e lo stato reale del veicolo rinvenuto. Per queste ragioni la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la conclusione circa la consapevolezza, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
Definisce il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cui è riferito il profitto oggetto di confisca.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
[Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato ...]
La confisca (e il sequestro preventivo funzionale) può colpire non solo l'autore del reato ma anche chi non sia 'persona estranea', intendendosi per tale chi abbia tratto vantaggio dal reato o non sia in buona fede; la norma è interpretata in senso ripristinatorio e consente l'ablazione di beni che costituiscono prezzo/profitto anche se in capo a terzi che dovevano conoscere la provenienza illecita con la diligenza richiesta.
art. 125, comma 3, codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficientemente concreta e non meramente apparente.
art. 240 codice penale
Richiamato per chiarire la nozione di "persona estranea" (nei termini giurisprudenziali): persona che non abbia ricavato vantaggi dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere con la diligenza richiesta l'utilizzo del bene per fini illeciti.
Massime di principio
- La confisca del profitto può colpire anche l'acquirente 'terzo' se emerge che ha tratto vantaggio dal bene e non si è comportato in buona fede; non occorre che abbia commesso il reato.
- La buona fede del compratore va valutata concretamente: un prezzo molto inferiore al valore di mercato e la discordanza tra le condizioni indicate in fattura e lo stato reale del bene sono indizi rilevanti che possono far ritenere la conoscenza della provenienza illecita.
- Catene di trasferimento di beni fra società collegate o 'clone', passaggi numerosi e coincidenze di sedi, personale o amministratori sono elementi che rafforzano il sospetto di trasferimenti fittizi per eludere l'azione dell'Amministrazione finanziaria.
- Il principio della diligenza richiesta impone al compratore di svolgere verifiche ordinarie sulla provenienza del bene (documentazione, storia del veicolo, controlli anagrafici e societari del cedente); l'assenza di tali verifiche può essere considerata colposa.
- In operazioni a basso prezzo o con contesti aziendali sospetti è prudente richiedere garanzie aggiuntive: pagamenti tracciati, perizie tecniche, visure e certificazioni idonee a dimostrare la lecita provenienza del bene, e, se necessario, consulenza legale preventiva.
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