Sentenza n. 466/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 4.12.2025, del Settore 2 “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica” del Comune di Parabita, avente ad oggetto: “Alloggio di edilizia residenziale pubblica… - Dichiarazione di occupazione abusiva ed ordinanza di sgombero”; - della nota prot.n.-OMISSIS- e ricevuta a mezzo pec il 28.1.26 con la quale il Settore 2 “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica” del Comune di Parabita” ha rigettato l’istanza avanzata dal Ricorrente di subentro in sanatoria nel rapporto locativo alloggio E.R.P.; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di dichiarazione di occupazione abusiva e sgombero di un alloggio ERP e diniego dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo con subentro nell’assegnazione del padre
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero e la nota di rigetto dell’istanza di subentro o regolarizzazione del rapporto locativo relativo a un alloggio ERP. Ha dedotto l’errata interpretazione degli artt. 13 e 3 della legge regionale pugliese n. 10/2014, come modificata dalla l.r. n. 3/2025, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell’art. 20, commi 2 e 3, della medesima legge regionale, abuso di potere, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, nonché l’illegittima adozione dell’ordinanza di sgombero in violazione dell’art. 3 della l.r. Puglia n. 22/2014. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare e, ove ritenuto di competenza, l’accertamento del diritto al subentro nell’assegnazione o locazione dell’alloggio già intestato al padre. Il Comune e l’Agenzia hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che sia la contestazione dell’ordinanza di sgombero sia quella relativa al diniego di regolarizzazione e subentro riguardino una situazione di diritto soggettivo. L’ordine di rilascio dell’alloggio ERP occupato senza titolo non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa o di una valutazione comparativa dell’interesse pubblico, ma un atto imposto dalla legge quale strumento esecutivo per il recupero dell’immobile pubblico; le eventuali illegittimità dell’atto possono essere valutate e, se del caso, disapplicate dal giudice ordinario. Anche la pretesa al subentro nell’assegnazione o nel rapporto locativo attiene al rapporto sostanziale e non a un interesse legittimo. Il TAR ha inoltre precisato che l’istanza presentata dal ricorrente non era stata proposta ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3, della l.r. Puglia n. 10/2014, ma ai sensi dell’art. 13 della stessa legge, per ottenere il subentro nell’assegnazione del padre. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario alle condizioni e nei termini perentori previsti dall’art. 11 c.p.a. È stata respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza dei relativi presupposti; le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni e dei termini perentori previsti dalla norma.
artt. 13 e 20, commi 2 e 3, l.r. Puglia n. 10/2014
Il TAR ha qualificato l’istanza concreta come domanda di subentro nell’assegnazione del padre ai sensi dell’art. 13, e non come istanza ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3.
art. 3 l.r. Puglia n. 22/2014
La disposizione è stata invocata dal ricorrente contro l’ordinanza di sgombero, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
artt. 76 e ss. d.P.R. n. 115/2002
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta per assenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- La controversia promossa dall’occupante di un alloggio ERP contro l’ordine amministrativo di rilascio o sgombero dell’immobile occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’ordine costituisce un atto vincolato imposto dalla legge per il recupero del bene e non l’esercizio di una potestà discrezionale fondata sulla ponderazione dell’interesse pubblico.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’occupante chieda l’annullamento di atti amministrativi presupposti o connessi all’ordine di rilascio e deduca vizi di legittimità dell’azione amministrativa; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare tali atti nell’ambito della controversia sul diritto alla disponibilità dell’immobile.
- La domanda diretta ad accertare il diritto all’assegnazione, al subentro o alla prosecuzione del rapporto locativo relativo a un alloggio ERP ha natura di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione ordinaria quando è collegata alla pretesa di conservare la disponibilità dell’alloggio.
- Ai fini della qualificazione della domanda rileva il petitum sostanziale: l’istanza va ricondotta alla disciplina effettivamente invocata e al suo contenuto concreto, non alla diversa qualificazione normativa prospettata successivamente dalla parte. Il giudice ha quindi qualificato l’istanza come domanda di subentro ai sensi dell’art. 13 della l.r. Puglia n. 10/2014, anziché come istanza fondata sull’art. 20, commi 2 e 3.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 647/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →