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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2025. — B. F. contro Kypriaki Dimokratia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Necessità di un esame completo ed ex nunc – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Normativa nazionale che non prevede il potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale. — Causa C-283/24

Giurisprudenza europea62024CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che il giudice nazionale di primo grado, chiamato a decidere sul ricorso contro il rigetto di una domanda di asilo, deve poter disporre una visita medica del richiedente quando ciò sia necessario o pertinente alla valutazione della domanda. Non basta la sola possibilità di annullare il rigetto e rinviare il fascicolo all’autorità amministrativa. La soluzione deriva dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio di leale cooperazione.

Rinvio pregiudiziale: il giudice di primo grado che esamina un ricorso avverso il rigetto di una domanda di asilo deve poter ordinare una visita medica del richiedente per garantire un esame completo ed ex nunc.

La questione giuridica

Se l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/95/UE e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale di primo grado, investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale, deve poter disporre una visita medica del richiedente, oppure se sia sufficiente il solo potere di annullare la decisione e rinviare la causa all’autorità accertante; e, in subordine, se le modalità di tale esame siano rimesse all’autonomia procedurale degli Stati membri.

Principio di diritto

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone che il giudice nazionale di primo grado investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale disponga del potere di ordinare, previo consenso del richiedente, una visita medica quando la ritenga necessaria o pertinente per valutare la domanda; non è sufficiente una disciplina che consenta soltanto di annullare la decisione e rinviare la causa all’autorità accertante. Tale potere è richiesto per assicurare un esame completo ed ex nunc e una tutela giurisdizionale effettiva, pur potendo lo Stato membro disciplinare le modalità pratiche nel rispetto di equivalenza ed effettività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 46, paragrafi 1 e 3, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 18, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto a ordinare una visita medica nel ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale di Cipro in materia di asilo. La Corte è chiamata a chiarire se il requisito dell’"esame completo ed ex nunc" imposto al giudice di primo grado consenta o imponga a quest’ultimo di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale.

Fatti e procedimento principale

B. F., cittadino libanese, aveva chiesto protezione internazionale a Cipro sostenendo di essere stato vittima di torture e di rischiare gravi conseguenze in caso di ritorno in Libano. L’Autorità per l’asilo ha respinto la domanda ritenendo incoerenti e inattendibili le sue dichiarazioni. Nel ricorso proposto contro tale decisione, il giudice del rinvio ha rilevato che l’Autorità non aveva disposto una visita medica o psicologica, nonostante la possibile rilevanza di elementi relativi alla vulnerabilità del richiedente per valutare la credibilità delle sue affermazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE, sul diritto a un ricorso effettivo e sull’esame completo ed ex nunc;
  • l’articolo 18 della stessa direttiva, sulla visita medica nella fase amministrativa;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, lettera c), della direttiva 2011/95/UE, relativo alla cooperazione con il richiedente e alla valutazione individuale della sua situazione personale;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Questioni sollevate

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se dal diritto dell’Unione discenda il potere del giudice di ordinare direttamente una visita medica del richiedente;
  • se, in alternativa, il giudice possa limitarsi a annullare la decisione e rinviare la causa all’autorità accertante perché disponga la visita;
  • se le modalità dell’esame siano rimesse all’autonomia procedurale nazionale;
  • se, in assenza di strumenti adeguati, la sola possibilità di annullamento sia sufficiente a garantire l’effettività del ricorso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di assicurare un esame giudiziario completo ed ex nunc, cioè capace di considerare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, compresi quelli sopravvenuti dopo la decisione amministrativa. Questo esame deve consentire al giudice di valutare il caso in modo aggiornato e esaustivo, senza dover rinviare il fascicolo all’autorità accertante.

Nel caso di una questione medica rilevante per apprezzare la credibilità del richiedente e le sue esigenze di protezione, la Corte osserva che il giudice non può procedere a una valutazione realmente completa se non dispone dello strumento per acquisire tale elemento probatorio. Perciò, una normativa nazionale che non consente al giudice di ordinare una visita medica non è compatibile con il requisito dell’esame completo ed ex nunc.

La Corte chiarisce inoltre che non basta attribuire al giudice il solo potere di annullare il rigetto e rinviare la causa all’autorità amministrativa: ciò farebbe dipendere l’accertamento finale da un nuovo procedimento amministrativo e comprometterebbe l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 2013/32. L’articolo 18 della direttiva disciplina la visita medica nella fase amministrativa, ma non regola direttamente il potere del giudice nel contenzioso; tuttavia, in assenza di norme UE specifiche, le modalità processuali restano nella sfera nazionale purché rispettino equivalenza ed effettività.

Da ciò la Corte ricava che il giudice nazionale deve poter ordinare una visita medica quando la ritiene necessaria o pertinente, eventualmente anche tramite un ordine rivolto all’autorità accertante affinché organizzi la visita e trasmetta gli esiti in tempi brevi. Se il diritto interno ostacola tale potere, il giudice deve interpretarlo conformemente, e se ciò non è possibile, disapplicare la norma nazionale incompatibile, in forza dell’effetto diretto dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 e dell’articolo 47 della Carta.

Decisione

La Corte afferma che, per soddisfare il requisito di un esame completo ed ex nunc ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il giudice nazionale di primo grado investito del ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale deve disporre del potere di ordinare una visita medica del richiedente quando tale visita sia necessaria o pertinente per la valutazione della domanda.

Principio affermato

Il diritto a un ricorso effettivo nel settore dell’asilo non si esaurisce nel controllo di legittimità della decisione amministrativa, ma richiede che il giudice possa assumere gli strumenti istruttori indispensabili per una decisione aggiornata e completa, inclusa la possibilità di disporre una visita medica del richiedente.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionalediritto d'asilotutela giurisdizionale effettivaautonomia procedurale degli stati membriprova e accertamento medico

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