Cassazione Civile, Ordinanza n. 17506/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2008, con cui il reddito era stato determinato in misura molto superiore a quello dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del reddito accertato. In appello sia il contribuente sia l’Ufficio avevano censurato la decisione; la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto entrambi i gravami, considerando solo in parte il reddito del coniuge e un finanziamento destinato a coprire uno scoperto di conto corrente. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che una precedente sentenza della CTR relativa all’anno 2007, che aveva rideterminato il reddito di quell’anno, aveva escluso il presupposto del c.d. doppio scostamento del quarto necessario per l’accertamento sintetico; tale decisione, non impugnata nei termini, avrebbe dovuto essere considerata giudicato esterno. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse spiegato perché l’accoglimento della sua eccezione sull’utilizzo di fondi bancari non avesse inciso sul requisito del doppio scostamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contribuente, pur avendo prodotto la sentenza della CTR sull’anno 2007, non ne aveva dimostrato il passaggio in giudicato con l’attestazione di cancelleria richiesta per provare il giudicato esterno; la mera produzione della sentenza non basta e non può supplire la mancata contestazione della controparte. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che, comunque, la considerazione della somma indicata dal contribuente non avrebbe inciso sulla sussistenza del requisito del doppio scostamento del quarto, rilevante per l’anno 2008 oggetto del giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento sintetico del reddito presuppone, nel regime applicabile ratione temporis, il ricorrere delle condizioni previste dalla norma, richiamate dal ricorrente come "doppio scostamento del quarto"; la Corte non entra nel merito della questione perché esclude la rilevanza del preteso giudicato esterno non provato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza di omesso esame non è utile a rovesciare la decisione quando il fatto indicato, anche se considerato, non sarebbe decisivo ai fini del requisito necessario per l’accertamento sintetico.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza corredata dell’idonea certificazione attestante che non è soggetta ad impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca in giudizio un giudicato esterno ha l’onere di provarne non solo l’esistenza, ma anche il passaggio in giudicato mediante idonea certificazione di cancelleria; la sola produzione della sentenza non è sufficiente.
- La mancata contestazione della controparte non equivale ad ammissione del passaggio in giudicato, né trasferisce sulla controparte l’onere di dimostrare l’impugnabilità della decisione prodotta.
- Una doglianza per omesso esame di un fatto è infondata se il fatto dedotto, anche ove considerato, non sarebbe idoneo a mutare l’esito della controversia o la sussistenza del presupposto normativo rilevante.
- Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso i fatti idonei a escludere o ridurre la pretesa fiscale, ma la critica alla decisione non può fondarsi su documenti privi della prova del loro definitivo consolidamento.
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