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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di sopravvenienze attive conseguenti alla cessione di quattro contratti di leasing relativi ad autovetture. I giudici di merito avevano ritenuto che, in caso di cessione anticipata del leasing, il valore normale del bene costituisse sopravvenienza attiva tassabile e che l’Ufficio avesse correttamente assunto, quale parametro, il prezzo originario di acquisto delle auto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 88, commi 3, 5 e 9, del TUIR, sostenendo che il valore normale andasse riferito al momento della cessione del contratto di leasing e desunto dal mercato dell’usato, non già dal prezzo di listino a nuovo pagato anni prima; (2) violazione dell’art. 2729 c.c., deducendo che la CTR avesse erroneamente considerato notorio il valore/quotazione del bene, mentre il fatto notorio riguardava solo la svalutazione delle autovetture usate, e che mancava prova contraria idonea a fondare il valore indicato nell’avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, per la cessione del contratto di leasing, l’art. 88, comma 5, TUIR prevede una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene; che tale valore va determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, TUIR come prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza; e che, nel caso delle autovetture, il richiamo al prezzo di acquisto originario, risalente di pochi anni, poteva costituire parametro di mercato. Una volta correttamente individuato il valore normale dall’Ufficio, incombeva sul contribuente l’onere di dimostrare che il valore di mercato fosse inferiore, non essendo sufficiente una contestazione generica del criterio utilizzato. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 88, commi 3, 5 e 9, TUIR

    "In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva"

    La cessione anticipata del leasing genera per il cedente una sopravvenienza attiva presunta; l’importo tassabile è il valore normale del bene oggetto della cessione, quale minimo fiscalmente rilevante anche se il corrispettivo pattuito sia inferiore.

  • art. 9, comma 3, TUIR

    "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza..."

    Il valore normale va determinato secondo il prezzo mediamente praticato per beni similari nel tempo e nel luogo rilevanti, con riferimento ai listini o ad altri parametri di mercato previsti dalla norma.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sul fatto notorio è stata ritenuta infondata, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla determinazione del valore di mercato e sulla mancanza di una contestazione specifica supportata da elementi concreti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Le doglianze sono state formulate come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma sono state respinte perché la CTR aveva applicato correttamente i principi sul valore normale e sull’onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Censura di violazione di legge utilizzata per entrambi i motivi, ma non accolta.

Massime di principio

  • In tema di cessione del contratto di leasing, la sopravvenienza attiva tassabile per il cedente è determinata dal valore normale del bene, non necessariamente dal corrispettivo pattuito tra le parti.
  • Il valore normale, ai fini fiscali, va ricostruito secondo i criteri dell’art. 9 TUIR, facendo riferimento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari nel tempo e nel luogo rilevanti.
  • Se l’amministrazione finanziaria ha determinato il valore normale con un criterio coerente con la normativa e con elementi di mercato attendibili, il contribuente che lo contesti deve offrire una prova concreta del minor valore, non bastando una contestazione generica del parametro adottato.
  • La censura sul fatto notorio non è idonea a superare una motivazione di merito che abbia ritenuto correttamente accertato il valore di mercato e che abbia valorizzato l’assenza di specifiche contestazioni probatorie da parte del contribuente.

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