Cassazione Penale, Ordinanza n. 03072/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/02/2025. Dal testo emerge che contestava, in sostanza, la valutazione di merito sulla destinazione della cocaina sequestrata, sostenendo che fosse destinata a uso esclusivamente personale. La Corte di appello aveva invece escluso tale destinazione valorizzando un dato fattuale specifico: il quantitativo sequestrato corrispondeva a 26 dosi singole ed era trovato in prossimità di strumentazione idonea al confezionamento. Il ricorso contestava anche il trattamento sanzionatorio, con riferimento all'aumento di pena per continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto dal giudice di merito di entità minimale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello sia sulla destinazione della cocaina, esclusa come mero uso personale sulla base del numero delle dosi e della presenza di strumenti per il confezionamento, sia sull'aumento di pena applicato per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, qualificato come minimale. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La valutazione del fatto impone di distinguere l'ipotesi di detenzione per uso personale da quella penalmente rilevante di detenzione finalizzata allo spaccio, desumendo la seconda da elementi oggettivi come il quantitativo in dosi e la presenza di strumenti di confezionamento.
art. 81 c.p.
La Corte considera legittimo un aumento di pena di entità minimale per continuazione con altro reato.
art. 610 c.p.
Il testo richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale quale capo di imputazione in continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione circa l'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente può essere respinta quando la motivazione di merito valorizzi elementi oggettivi convergenti, come il numero delle dosi ricavabili e la presenza di strumenti idonei al confezionamento.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, anche quando la difesa proponga una lettura alternativa dei fatti.
- In tema di continuazione, un aumento di pena di entità molto contenuta, se adeguatamente motivato, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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