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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14934/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un dipendente regionale, addetto alle mansioni di custode del plesso regionale e titolare del diritto all'alloggio presso l'immobile custodito, volta a ottenere un'indennità sostitutiva per ferie e riposi settimanali non goduti nel periodo luglio 1998-dicembre 2005. Il lavoratore aveva invocato un precedente giudicato, formatosi tra le medesime parti, con cui era stato accertato il diritto a fruire di ferie e riposi senza i vincoli derivanti dal regolamento regionale disapplicato. La Corte d'appello aveva condannato la Regione al pagamento di euro 36.763,44 in linea capitale. In cassazione la Regione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul regime dell'orario di lavoro e del regolamento regionale, sostenendo in sostanza che la disciplina delle mansioni di custode fosse stata applicata erroneamente e contestando anche la portata del giudicato; con il secondo ha denunciato violazione del CCNL e delle norme che vietano nel pubblico impiego il cumulo tra interessi e rivalutazione, contestando altresì la liquidazione delle somme e l'operato del consulente tecnico. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, e perché le censure sul giudicato e sulla quantificazione non erano formulate con la necessaria specificità né confrontavano realmente la motivazione della sentenza impugnata. È stato inoltre osservato che la deduzione, introdotta solo in cassazione, secondo cui il lavoratore sarebbe ancora in servizio non poteva essere esaminata perché non allegata nei gradi di merito, pur potendo essere rilevante ai fini dell'indennità per ferie non godute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva condannato la Regione al pagamento dell'indennità per ferie e riposi non goduti in favore del lavoratore. Alla soccombenza della Regione sono state aggiunte le spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • Regio decreto n. 692/1923

    Richiamato dalla ricorrente come fonte disciplinante l'organizzazione dell'orario di lavoro, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il fatto più che la regola di diritto.

  • d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato per il principio secondo cui può essere rilevante, ai fini della spettanza dell'indennità per ferie non godute, la circostanza che il lavoratore sia ancora in servizio.

  • Regolamento Regionale n. 3/1976

    artt. 5, lett. c), f), e g), e art. 9, ultimo capoverso

    Richiamato come disciplina interna dell'organizzazione del lavoro e delle mansioni di custode; la censura della Regione è stata però ritenuta inammissibile perché implicava una rilettura dei fatti e del giudicato già formatosi.

  • art. 24, comma 1, C.C.N.L. 14.9.2000

    Richiamato dalla Regione in relazione al compenso dovuto al lavoratore, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 22, comma 36, L. n. 724/1994

    Richiamato come norma che vieta, per il settore pubblico, la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria; la doglianza è stata disattesa perché la sentenza d'appello aveva riconosciuto solo interessi e non rivalutazione.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    Richiamato insieme all'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione nel pubblico impiego.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del principio della ragione più liquida, che consente di definire la causa sulla questione di più agevole soluzione senza affrontare previamente quelle logicamente subordinate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento delle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio che sorreggono il principio della ragione più liquida.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Il motivo con cui si lamenta la violazione del giudicato deve essere specifico: occorre indicare il contenuto della decisione asseritamente vincolante, il momento della sua produzione in giudizio e le circostanze processuali rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione fatti potenzialmente decisivi non allegati nei gradi di merito, poiché l'accertamento del fatto resta riservato al giudice del merito entro il perimetro delle allegazioni e contestazioni delle parti.
  • La doglianza relativa al trattamento economico o alla liquidazione del danno è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con il decisum effettivamente adottato.
  • Nel pubblico impiego, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione può essere invocato solo se la sentenza abbia effettivamente riconosciuto entrambe le voci; la censura è infondata se la decisione riconosce soltanto gli interessi.
  • Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare preventivamente altre questioni logicamente preliminari ma più complesse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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