Cassazione Penale, Sentenza n. 22895/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e valutazione erronea dell'attendibilità delle persone offese (Autoriello e Vanacore), con rilievo delle contraddizioni rispetto alle intercettazioni e alla possibile esclusione del ruolo di Rosario Borrelli, indicato dalla difesa come reale autore dell'estorsione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con richiamo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e all'art. 63, comma 2 c.p.p., in quanto le persone offese avrebbero dovuto acquisire la veste di indagate per favoreggiamento (artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) c.p.p.); 3) vizio di motivazione relativo al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, ritenuta non adeguatamente motivata quanto all'accresciuta pericolosità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno ritenuto i motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva formulato una motivazione congrua e priva di illogicità, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese in correlazione con le intercettazioni ambientali che attestavano la richiesta e la percezione di denaro da parte dell'imputato; non sussisteva inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni degli offesi, essendo il giudice di merito titolato a verificare in termini sostanziali la veste del dichiarante; la richiesta di rinnovamento istruttorio ex art. 603 c.p.p. è stata ritenuta non necessaria in presenza di riscontri e captazioni; infine la recidiva è stata adeguatamente motivata in relazione ai precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte segnala i limiti del sindacato di Cassazione su valutazione della prova, soprattutto in presenza di doppia conforme
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione delle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non determini l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ove la valutazione del giudice di merito sia congrua
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in violazione di determinate garanzie; la Cassazione ha escluso l'inutilizzabilità assoluta invocata dalla difesa sulla base della valutazione complessiva delle risultanze
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nel contesto della contestazione formale delle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto che la qualifica sostanziale del dichiarante debba essere valutata dal giudice di merito
art. 371 cod. proc. pen.
Citate a supporto della doglianza sulla qualificazione degli offesi come potenziali indagati per favoreggiamento; la Corte ha ritenuto non fondata la preclusione all'utilizzo delle dichiarazioni
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sul rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale; la Corte d'appello ha motivato che il rinnovamento non era necessario per lack of decisiveness, avendo le dichiarazioni successive e le captazioni fornito riscontri
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Cassazione per irrogare la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione la rivalutazione di merito delle prove è fortemente limitata: il vizio di travisamento deve essere specificamente dedotto e, con sentenze "doppia conforme", l'appellante deve dimostrare in maniera chiara e incontrovertibile l'errore di valutazione
- Le omissioni o il "non detto" nelle dichiarazioni non costituiscono di per sé prova di travisamento; l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio resta compito del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se illogico
- Le dichiarazioni rese da persone che successivamente possono essere indagate non sono automaticamente inutilizzabili: occorre valutare sostanzialmente se al momento della resa avessero la veste di indagati e se sussistano esigenze di garanzia tali da precluderne l'utilizzabilità
- La richiesta di rinnovamento istruttorio ex art. 603 c.p.p. richiede la dimostrazione della decisività dell'ulteriore escussione; se vi sono altri riscontri probatori (es. intercettazioni o captazioni) il rinnovamento può essere respinto
- Per il riconoscimento della recidiva è necessaria una motivazione che colleghi i precedenti alla spiccata inclinazione a delinquere e all'accentuata pericolosità: una descrizione dei precedenti omogenea con il fatto concreto rafforza la decisione
- Se il ricorso è meramente reiterativo e privo di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e irrogare sanzioni economiche
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