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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22895/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e valutazione erronea dell'attendibilità delle persone offese (Autoriello e Vanacore), con rilievo delle contraddizioni rispetto alle intercettazioni e alla possibile esclusione del ruolo di Rosario Borrelli, indicato dalla difesa come reale autore dell'estorsione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con richiamo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e all'art. 63, comma 2 c.p.p., in quanto le persone offese avrebbero dovuto acquisire la veste di indagate per favoreggiamento (artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) c.p.p.); 3) vizio di motivazione relativo al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, ritenuta non adeguatamente motivata quanto all'accresciuta pericolosità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno ritenuto i motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva formulato una motivazione congrua e priva di illogicità, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese in correlazione con le intercettazioni ambientali che attestavano la richiesta e la percezione di denaro da parte dell'imputato; non sussisteva inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni degli offesi, essendo il giudice di merito titolato a verificare in termini sostanziali la veste del dichiarante; la richiesta di rinnovamento istruttorio ex art. 603 c.p.p. è stata ritenuta non necessaria in presenza di riscontri e captazioni; infine la recidiva è stata adeguatamente motivata in relazione ai precedenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte segnala i limiti del sindacato di Cassazione su valutazione della prova, soprattutto in presenza di doppia conforme

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione delle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non determini l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ove la valutazione del giudice di merito sia congrua

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in violazione di determinate garanzie; la Cassazione ha escluso l'inutilizzabilità assoluta invocata dalla difesa sulla base della valutazione complessiva delle risultanze

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nel contesto della contestazione formale delle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto che la qualifica sostanziale del dichiarante debba essere valutata dal giudice di merito

  • art. 371 cod. proc. pen.

    Citate a supporto della doglianza sulla qualificazione degli offesi come potenziali indagati per favoreggiamento; la Corte ha ritenuto non fondata la preclusione all'utilizzo delle dichiarazioni

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sul rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale; la Corte d'appello ha motivato che il rinnovamento non era necessario per lack of decisiveness, avendo le dichiarazioni successive e le captazioni fornito riscontri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Cassazione per irrogare la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • In Cassazione la rivalutazione di merito delle prove è fortemente limitata: il vizio di travisamento deve essere specificamente dedotto e, con sentenze "doppia conforme", l'appellante deve dimostrare in maniera chiara e incontrovertibile l'errore di valutazione
  • Le omissioni o il "non detto" nelle dichiarazioni non costituiscono di per sé prova di travisamento; l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio resta compito del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se illogico
  • Le dichiarazioni rese da persone che successivamente possono essere indagate non sono automaticamente inutilizzabili: occorre valutare sostanzialmente se al momento della resa avessero la veste di indagati e se sussistano esigenze di garanzia tali da precluderne l'utilizzabilità
  • La richiesta di rinnovamento istruttorio ex art. 603 c.p.p. richiede la dimostrazione della decisività dell'ulteriore escussione; se vi sono altri riscontri probatori (es. intercettazioni o captazioni) il rinnovamento può essere respinto
  • Per il riconoscimento della recidiva è necessaria una motivazione che colleghi i precedenti alla spiccata inclinazione a delinquere e all'accentuata pericolosità: una descrizione dei precedenti omogenea con il fatto concreto rafforza la decisione
  • Se il ricorso è meramente reiterativo e privo di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e irrogare sanzioni economiche

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