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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Appello - Agente della Riscossione - Omessa citazione in giudizio - Impugnazione sentenza - Esclusione - Parte soccombente - Non configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agente della Riscossione ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancata prova della notifica. Tuttavia l'Agente non era stato convenuto nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, non risultava parte soccombente rispetto alla decisione impugnata. Si è dunque contestata la possibilità per un soggetto non parte di gravare (impugnare) la sentenza che non gli era stata direttamente contestata nel processo di primo grado.

La decisione

Il ricorso/impugnazione proposto dall'Agente della Riscossione è stato escluso perché l'Agente, non essendo stato convenuto in primo grado e non essendo parte soccombente, non aveva legittimazione ad impugnare la pronuncia che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica. In sostanza la Corte ha ritenuto che soltanto le parti legitimate e/o le persone nei cui confronti la sentenza produce effetti possono proporre impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    La normativa del processo tributario richiede che l'impugnazione sia proposta da soggetti che abbiano legittimazione processuale: in particolare l'impugnazione è propria della parte soccombente o dei soggetti nei cui confronti la sentenza produce immediati effetti. Un soggetto non convenuto in primo grado non può legittimamente proporre appello contro una sentenza alla quale non ha partecipato

Massime di principio

  • Per impugnare una sentenza occorre essere parte del giudizio di primo grado o comunque avere una posizione processuale che venga direttamente colpita dalla pronuncia; un soggetto non convenuto e non soccombente non ha legittimazione ad impugnare.
  • Se si ritiene leso un interesse da una sentenza alla quale non si è stati parte, prima di proporre impugnazione è necessario verificare e, se del caso, chiedere di essere ammessi al processo (intervento) o impugnare attraverso i rimedi specifici previsti per i terzi; non è possibile utilizzare l'appello ordinario come via per far valere posizioni non soggette al contraddittorio in primo grado.
  • In cause tributarie è essenziale curare la prova della notifica degli atti introduttivi: l'assenza di prova può determinare l'inammissibilità del ricorso e il relativo rigetto, con conseguenze processuali che limitano le possibilità di impugnazione da parte di terzi non convenuti.
  • Chi agisce successivamente (es. Agente della Riscossione o altri enti) deve accertarsi di essere stato regolarmente chiamato in causa; in caso contrario eventuali rimedi si devono fondare su norme che riconoscano legittimazione autonoma (es. intervento o impugnazioni speciali) e non sull'appello ordinario contro una sentenza alla quale non si è partecipato.

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