Cassazione Penale, Ordinanza n. 07634/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 febbraio 2024, contestando l'apprezzamento del materiale probatorio in ordine alla ritenuta finalità oppositiva delle minacce rivolte agli agenti operanti presso il suo domicilio, dove egli era sottoposto agli arresti domiciliari. Ha inoltre dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che le condotte dovessero essere considerate come reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, nonché il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in ragione della gravità delle minacce.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul materiale probatorio investissero valutazioni di merito rimesse alla Corte d'appello, la cui motivazione è stata considerata congrua, adeguata e immune da vizi logici, poiché fondata su massime di esperienza condivisibili e coerente con quella del Tribunale. Ha inoltre giudicato generiche le doglianze relative all'art. 393-bis c.p., per difetto di elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto o l'apparenza di arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, e infondate o comunque generiche quelle relative al diniego dell'art. 131-bis c.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità non è applicabile in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto tale da far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale.
art. 131-bis c.p.
Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto corretto in ragione della gravità delle minacce.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili come vizi di legittimità le censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, adeguata e immune da illogicità manifeste.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede la presenza di specifici elementi oggettivi idonei a far ritenere che il soggetto abbia agito nella convinzione di reagire a un atto arbitrario del pubblico ufficiale; la mera allegazione difensiva non è sufficiente.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore, quale la gravità delle minacce, che rende non configurabile la causa di non punibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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