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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Paola n. 666/2023, pubblicata il 27/12/2023 e resa nel giudizio n. 2288/2022, con la quale il Tribunale Ordinario di Paola, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dunque, per l’importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Giustizia amministrativa202500149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola n. 666/2023, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro oltre interessi o rivalutazione, nonché alla corresponsione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 marzo 2024, con l'indicazione del codice fiscale e delle relative annualità, ed era divenuta irrevocabile. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Paola entro 60 giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha posto a carico dell'amministrazione inadempiente gli eventuali compensi e le spese dell'attività commissariale, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, relativa all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È individuato dal giudice come fondamento dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi del commissario alla retribuzione onnicomprensiva del dirigente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione del beneficio.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di un beneficio economico, il perdurante inadempimento dell'amministrazione, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per adempiere a una condanna pecuniaria dell'amministrazione.
  • La disciplina secondo cui l'attività del commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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