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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1274/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 01/07/2024 con cui, dopo la convalida dell'arresto di Manca, il Giudice monocratico ha disposto la restituzione degli atti al PM per il prosieguo nelle forme ordinarie ritenendo di non poter celebrare il giudizio direttissimo per l'assenza dell'imputato (ricoverato e in stato comatoso). Il PM deduce che la restituzione degli atti, dopo la convalida, integra una illegittima regressione del procedimento e una indebita alterazione delle modalità di esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza fondata in quanto la convalida dell'arresto può essere effettuata anche in assenza dell'arrestato per legittimo impedimento (richiamando art. 391 commi 3 e 7 e art. 449 c.p.p.). L'art. 558, comma 6, c.p.p. consente la restituzione degli atti al PM solo quando "l'arresto non è convalidato"; quindi la restituzione degli atti dopo la convalida costituisce una indebita regressione del procedimento e un atto abnorme. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. pen.

    I commi 3 e 7 contemplate la possibilità di non comparizione dell'arrestato per legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che tale assenza non impedisce la convalida dell'arresto quando ricorrano i requisiti di legge.

  • art. 449 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di coordinamento che rinvia al disposto dell'art. 391 circa la non comparizione per legittimo impedimento nell'ambito del procedimento convalida/arresto.

  • art. 558, comma 6, cod. proc. pen.

    l'arresto non è convalidato

    Stabilisce che, nel giudizio direttissimo in rito monocratico, la restituzione degli atti al PM è prevista solo quando l'arresto non viene convalidato; pertanto la restituzione dopo la convalida è illegittima e determina una regressione abnorme del procedimento.

Massime di principio

  • L'assenza dell'arrestato per legittimo impedimento (es. ricovero ospedaliero) non impedisce di per sé la convalida dell'arresto: il giudice può convalidare anche in sua assenza se sussistono i requisiti di legge.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero dopo che l'arresto è stato convalidato è illegittima: la norma (art. 558 c.p.p.) consente la restituzione solo se l'arresto non è convalidato.
  • Se l'imputato non è presente al giudizio direttissimo per legittimo impedimento, la corretta misura è il rinvio dell'udienza e non la restituzione degli atti al PM; la restituzione in tali casi può costituire atto abnorme con annullamento.
  • Il pubblico ministero ha interesse e legittimazione a impugnare provvedimenti che determinino una indebita regressione del procedimento, in quanto incidono sulle modalità di esercizio dell'azione penale e sul principio di ragionevole durata del processo.
  • Il giudice, se ritiene non procedibile al direttissimo per cause riguardanti la celebrazione del dibattimento, deve motivare e optare per misure compatibili col processo (rinvio o altro rimedio previsto) senza alterare l'ordine procedimentale stabilito dal codice.

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