Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1596/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento recante l'archiviazione della pratica identificata al n. 21PO005696 acquisita in data 26.03.2021 e volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per mancato ritiro del titolo di soggiorno, mai notificato all'odierno ricorrente il quale è venuto a conoscenza dell'esistenza di tale provvedimento in data 12.08.2025 in occasione di sommarie informazioni rese dinnanzi alla Questura di Prato, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente; per l'accertamento - dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del provvedimento recante l'archiviazione della pratica identificata al n. 21PO005696 acquisita in data 26.03.2021 e volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per mancato ritiro del titolo di soggiorno, mai notificato all'odierno ricorrente il quale è venuto a conoscenza dell'esistenza di tale provvedimento in data 12.08.2025 in occasione di sommarie informazioni rese dinnanzi alla Questura di Prato; - nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202503451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della pratica di conversione del permesso di soggiorno per mancato ritiro del titolo già emesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava l’archiviazione della pratica di conversione del permesso di soggiorno, conosciuta soltanto tramite una comunicazione PEC della Questura. Deduceva violazione degli artt. 7, 10-bis e 3 della legge n. 241/1990, nonché violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. In particolare, sosteneva che l’archiviazione, avendo effetti sostanzialmente sfavorevoli e impeditivi dell’utilizzo del titolo già emesso, avrebbe dovuto essere preceduta da uno specifico contraddittorio procedimentale. Contestava inoltre che l’Amministrazione avesse dimostrato l’effettiva comunicazione della disponibilità del permesso e delle modalità di ritiro, nonché che avesse verificato le ragioni del mancato ritiro e la perdurante volontà dell’interessato di conseguire il titolo. Deduceva, infine, che la disciplina dell’immigrazione non prevede l’archiviazione per mancato ritiro quale autonoma causa tipica di definizione sfavorevole del procedimento e che il ritardo nel ritiro non comporta automaticamente la perdita del titolo o l’impossibilità di procedere al rinnovo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’archiviazione. Dalla comunicazione della Questura risultava che la procedura di conversione si era conclusa favorevolmente con l’emissione del permesso e che il titolo era stato successivamente archiviato esclusivamente per mancato ritiro. Il giudice ha rilevato che il d.lgs. n. 286/1998 e il d.P.R. n. 394/1999 disciplinano rilascio, rinnovo, rifiuto, revoca e conversione del permesso di soggiorno, ma non prevedono una specifica fattispecie di archiviazione per mancato ritiro né vi ricollegano automaticamente la perdita degli effetti favorevoli del titolo. Le disposizioni sulla consegna presuppongono la fase del ritiro, senza regolare gli effetti del suo mancato perfezionamento. L’archiviazione, incidendo negativamente sulla posizione dell’interessato e determinando la chiusura del procedimento o comunque il non accoglimento dell’istanza, ha natura sostanzialmente provvedimentale e lesiva, anche se comunicata mediante una nota formalmente informativa. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare ed esternare un provvedimento espresso, motivato e rispettoso delle garanzie partecipative, compreso il contraddittorio previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il giudice ha precisato che l’annullamento non accerta il diritto al rilascio del permesso né la sussistenza dei requisiti sostanziali, inclusi quelli relativi a precedenti penali, pericolosità sociale, reddito o alloggio. Tali profili potranno essere riesaminati dall’Amministrazione nella riedizione del potere, previa adeguata istruttoria, motivazione e partecipazione dell’interessato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve essere assicurata anche rispetto al procedimento specifico di archiviazione quando l’Amministrazione intenda definire sfavorevolmente la posizione dell’interessato per il mancato ritiro del titolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’archiviazione per mancato ritiro, in quanto atto conclusivo e sostanzialmente lesivo, richiede la previa comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità per l’interessato di interloquire.

  • art. 3 l. 241/1990

    La determinazione di archiviazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, idonea a indicare la base normativa, le modalità degli avvisi di ritiro e le ragioni per cui il mancato ritiro giustifica la definizione sfavorevole.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La disciplina speciale regola richiesta, durata, rinnovo, rifiuto, revoca e conversione del permesso di soggiorno, ma non tipizza l’archiviazione per mancato ritiro quale autonoma causa di perdita del titolo o di definitiva improcedibilità della domanda.

  • art. 9 d.P.R. 394/1999

    La disposizione disciplina la ricevuta rilasciata al momento della domanda e l’indicazione del giorno in cui il permesso potrà essere ritirato, ma non stabilisce gli effetti del mancato ritiro.

  • art. 11 d.P.R. 394/1999

    La disposizione regola il rilascio del permesso e gli adempimenti al momento del ritiro, senza autorizzare automaticamente l’estinzione degli effetti di un titolo già emesso in caso di mancata consegna.

  • art. 3 d.P.R. 394/1999

    La previsione della comunicazione scritta e motivata dei provvedimenti di revoca, rifiuto e rifiuto della conversione conferma, per analogia sistematica, la necessità di un’esternazione formale e conoscibile degli esiti sfavorevoli.

Massime di principio

  • L’archiviazione di una pratica relativa al permesso di soggiorno per mancato ritiro del titolo, quando impedisce l’utilizzo di un permesso già emesso e definisce sfavorevolmente la posizione dell’interessato, ha natura sostanzialmente provvedimentale e lesiva, anche se comunicata mediante una nota formalmente informativa.
  • Il d.lgs. n. 286/1998 e il d.P.R. n. 394/1999 non prevedono una fattispecie tipica di archiviazione del permesso di soggiorno per mancato ritiro né stabiliscono che tale mancato ritiro produca automaticamente la perdita del titolo o la definitiva improcedibilità della domanda.
  • Prima di adottare una determinazione sfavorevole fondata sul mancato ritiro del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve assicurare le garanzie procedimentali ordinarie, compresa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, consentendo all’interessato di spiegare le ragioni del mancato ritiro e di manifestare la perdurante volontà di conseguire il titolo.
  • L’archiviazione per mancato ritiro deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione che dia conto almeno della base normativa dell’esito, delle modalità con cui l’interessato è stato informato della disponibilità del titolo e delle ragioni per cui il mancato ritiro giustifica la definizione sfavorevole.
  • L’annullamento dell’archiviazione per violazione delle garanzie procedimentali non comporta l’accertamento del diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l’Amministrazione deve riesercitare il potere, potendo esaminare gli eventuali requisiti sostanziali o motivi ostativi mediante adeguata istruttoria, motivazione e partecipazione dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.