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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31090/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza degli interessi sulle maggiorazioni di indennizzi riconosciuti in sede giudiziale a titolo di integrazione di somme già liquidate amministrativamente per la perdita, a seguito di nazionalizzazione in Somalia, della quota di due aziende agricole e del relativo avviamento. In primo grado il Ministero era stato condannato a corrispondere ulteriori somme rispetto agli indennizzi amministrativi già versati, con interessi calcolati dalla data dei decreti ministeriali di liquidazione. In appello il Ministero aveva impugnato solo la decorrenza degli interessi, sostenendo che essi dovessero decorrere dalla costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale; la Corte d'appello aveva accolto l'appello e fissato la decorrenza alla domanda giudiziale. La ricorrente per cassazione ha denunciato violazione delle leggi speciali sugli indennizzi e degli artt. 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, una volta emesso il decreto di liquidazione che accerta l'errore dell'amministrazione, gli interessi dovessero decorrere da tale data senza necessità di ulteriore messa in mora; in subordine ha sostenuto che l'istanza amministrativa del 15.6.1994 relativa all'avviamento valesse come costituzione in mora.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il credito per la perdita del bene e per l'avviamento diviene certo, liquido ed esigibile con i decreti ministeriali di liquidazione, ma la maggiore somma poi riconosciuta in giudizio è diversa e ulteriore rispetto a quella amministrativamente liquidata e diviene certa e liquida solo con la sentenza che la accoglie. Ne consegue che gli interessi moratori sul maggior importo possono decorrere, in mancanza di una specifica costituzione in mora per quella maggiore somma, solo dalla domanda giudiziale, in virtù della retroattività degli effetti della sentenza. La Corte ha escluso che la domanda amministrativa originaria o l'istanza di revisione per l'avviamento possano valere come messa in mora per la maggiorazione giudizialmente riconosciuta. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina sulle transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231/2002, trattandosi di indennizzi di solidarietà pubblica e non di rapporti commerciali. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 26 gennaio 1980, n. 16

    norma richiamata quale base del sistema indennitario per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

  • L. 5 aprile 1985, n. 135

    fonte del diritto all'indennizzo e della rivalutazione prevista nei decreti di liquidazione, comprensiva degli interessi maturati fino alla liquidazione amministrativa

  • L. 29 gennaio 1994, n. 98

    norma richiamata nel regime di determinazione degli indennizzi

  • art. 1176 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del debitore per il ritardo nel pagamento

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente per affermare che il debitore sopporta le conseguenze dell'inadempimento salvo prova della non imputabilità

  • art. 1219 c.c.

    richiamato come base della necessaria costituzione in mora della pubblica amministrazione ai fini della decorrenza degli interessi

  • art. 1224 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di interessi moratori per ritardo nell'adempimento

  • art. 1281 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel ragionamento sugli interessi sui crediti di somma

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nel ricorso a sostegno della maturazione degli interessi corrispettivi su credito certo, liquido ed esigibile

  • art. 1284 c.c.

    indicato dalla Corte per qualificare gli interessi legali dovuti sul maggior indennizzo riconosciuto giudizialmente

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per censurare un risultato che avrebbe favorito l'amministrazione tramite il ritardo nel pagamento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi per omesso esame di fatti decisivi

  • D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    ritenuto non applicabile, perché relativo alle sole transazioni commerciali e non agli indennizzi di solidarietà pubblica

  • Direttiva 2000/35/CE

    richiamata solo in connessione al d.lgs. n. 231/2002 sulle transazioni commerciali

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ritenuto non applicabile per l'esenzione del procedimento dal contributo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in sede camerale

Massime di principio

  • Quando un indennizzo amministrativo è stato solo parzialmente liquidato e la maggiore somma viene riconosciuta soltanto in giudizio, il credito relativo all'integrazione diviene certo, liquido ed esigibile solo con la sentenza che lo accerta.
  • In mancanza di una specifica costituzione in mora riferita alla maggiore somma poi riconosciuta giudizialmente, gli interessi moratori su tale importo decorrono dalla domanda giudiziale, in forza della retroattività degli effetti della sentenza di accertamento e condanna.
  • La domanda amministrativa di accesso all'indennizzo o l'istanza di revisione della liquidazione non valgono, di per sé, come costituzione in mora per una successiva maggiorazione del credito non ancora determinata.
  • La rivalutazione prevista nei decreti ministeriali di liquidazione, quando la legge la collega alla copertura degli interessi maturati fino alla liquidazione amministrativa, esaurisce la pretesa accessoria sino a quella data, restando per il residuo necessaria una distinta base di decorrenza degli interessi.
  • La disciplina sulle transazioni commerciali non si applica agli indennizzi pubblici di natura solidaristica, che restano fuori dal perimetro dei rapporti sinallagmatici tra pubblica amministrazione e imprenditore privato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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