Cassazione Penale, Sentenza n. 37356/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Verzì per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per turbativa d'asta aggravata dall'agevolazione mafiosa (collegata all'art. 353 c.p. come aggravato ex art. 416-bis). Si contestava la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di associazione mafiosa, lamentando la dipendenza del compendio accusatorio dalla sola dichiarazione del collaboratore di giustizia Giarrizzo e la mancanza di riscontri e di valutazione della attendibilità soggettiva del dichiarante; si contestava altresì la qualificazione come aggravata mafiosamente della turbativa d'asta e la mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza del Verzì di favorire l'associazione. Infine si deduceva l'insussistenza delle esigenze cautelari, invocando il tempo trascorso dai fatti e lo svolgimento di attività lavorativa regolare da parte dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato e confutato le censure difensive con motivazione adeguata, avendo valutato unitariamente il complesso indiziario (sentenze definitive sulla sussistenza del clan, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video). La Corte ha confermato che le dichiarazioni del collaboratore Giarrizzo sono risultate riscontrate dalle intercettazioni che documentano, tra l'altro, offerte di partecipazione a ritorsioni, incarichi di reclutamento e discussioni su 'stipendi' per detenuti, e ha ritenuto congrua la ricostruzione della turbativa d'asta (tra cui la presenza all'asta, l'allontanamento di altri offerenti e i contatti con l'aggiudicatario). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi fattuali indicati dal Collegio del riesame (gravita' delle condotte, intensità del dolo, contatti recenti fino a novembre 2022) a giustificare il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata invocata sia come reato autonomo (associazione mafiosa) sia quale aggravante ai sensi della stessa per altri reati; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari dimostrassero l'appartenenza e la messa a disposizione del sodalizio.
art. 353 c.p. (con aggravamento ex art. 416-bis)
Il reato di turbativa d'asta contestato è stato valutato alla luce dell'aggravante mafiosa: la Corte ha ritenuto sussistenti indizi che collegano la condotta all'agevolazione del sodalizio, purché siano presenti riscontri fattuali e prove indiziarie coordinate.
art. 571 c.p.c.
Norma citata in relazione alla turbativa della procedura esecutiva di vendita (illecito civilistico/processuale): la Corte ha richiamato i fatti contestati (favorire l'aggiudicazione a soggetti legati agli esecutati) come parte del compendio indiziario.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. relativa all'applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha precisato che, al di là della presunzione, sono stati indicati elementi fattuali concreti a sostegno delle esigenze cautelari.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale usata per sintetizzare i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha giudicato i motivi generici e meramente reiterativi rispetto alle censure già esaminate.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare al versamento alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In ricorsi avverso misure cautelari in materia di mafia, la Cassazione non rivede i fatti se il giudice del merito ha motivato in modo coerente e unitario: è quindi fondamentale dimostrare specifici vizi motivazionali o di diritto non meramente contestare la valutazione degli indizi.
- Per contrastare le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia occorre non limitarsi a contestarne l'alone generico di inattendibilità: bisogna indicare profili concreti di contraddittorietà, interessi del dichiarante o mancanza di riscontri obiettivi a sostegno delle propalazioni.
- L'aggravante 'per agevolazione mafiosa' rispetto a reati comuni (es. turbativa d'asta) richiede elementi che dimostrino la consapevolezza e la finalità di favorire l'associazione; la semplice presenza di correi indiziati di mafia non è sufficiente se non vi sono riscontri fattuali.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari la mera incensuratezza o il tempo intercorrente dai fatti non prevalgono se il giudice individua contatti o condotte recenti e un contesto criminale preoccupante: per ottenere la revoca della misura è quindi necessario documentare l'assenza di pericolo concreto di reiterazione.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è strategico articolare criticamente e puntualmente tutti i passaggi motivazionali del giudice del merito, fornendo elementi nuovi o mostrando errori logico-giuridici, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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