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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 641 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta valore aggiunto - Rimborso - Inserimento nel bilancio finale di liquidazione - Rilevanza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato confermato l'orientamento secondo cui il rimborso dell'IVA non è subordinato all'inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione della società. L'omessa indicazione contabile non determina, di per sé, la perdita del diritto al rimborso, purché il credito IVA sia effettivamente esistente, documentato e spettante secondo la disciplina tributaria applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso di un credito IVA maturato dalla società in liquidazione. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che il credito non potesse essere rimborsato perché non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione. Il principio esaminato è se tale omessa esposizione nel bilancio finale costituisca una condizione necessaria per la spettanza o per l'esercizio del diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso di un credito IVA non viene meno solo perché il credito non è stato indicato nel bilancio finale di liquidazione.
  • Gli adempimenti contabili e societari non costituiscono automaticamente condizioni sostanziali per l'esistenza del credito tributario, salvo che una specifica norma preveda espressamente il contrario.
  • In una situazione analoga, il contribuente deve comunque dimostrare l'effettiva esistenza, spettanza e quantificazione del credito IVA mediante dichiarazioni, registri, fatture e altra documentazione contabile.
  • La mancata esposizione del credito nel bilancio finale può avere rilievo probatorio o societario, ma non comporta necessariamente la decadenza dal rimborso fiscale.
  • La liquidazione o la cessazione della società non impedisce, di per sé, la richiesta o l'erogazione di un rimborso IVA maturato anteriormente, se il credito è validamente comprovato.

Testo integrale

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