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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39545/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposta dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 28/03/2022 (assoluzione per difetto di imputabilità dal delitto previsto dall'art. 340 cod. pen., con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno). L'appello e il ricorso del Procuratore generale contestavano la valutazione di genericità dei motivi d'appello formulata dalla Corte d'appello; la difesa sosteneva di aver criticato specificamente due profili della decisione di primo grado: (1) l'attribuzione all'imputata dell'autoria delle telefonate, fondata solo su un elemento formale (intestazione di una utenza) e non direttamente accertato dal testimone escusso; (2) la mancanza di motivazione sul pregiudizio effettivo alla funzionalità del servizio "113". Il Procuratore generale chiedeva comunque l'annullamento per assicurare la corretta applicazione della legge e rimuovere gli effetti pregiudizievoli della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili entrambi i ricorsi e fondato quello principale, ritenendo che i motivi d'appello fossero sufficientemente specifici se confrontati con la motivazione sommaria della sentenza di primo grado. In particolare ha rilevato che la difesa aveva evidenziato lacune argomentative puntuali (identificazione dell'autrice delle telefonate e assenza di motivazione sul danno al servizio) che non costituivano mero dissenso ma critiche su punti determinati della decisione. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Cagliari per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. pen.

    Reato per il quale l'imputata era stata giudicata in primo grado; la sentenza di primo grado aveva assolto per difetto di imputabilità ma aveva comunque applicato una misura di sicurezza (libertà vigilata).

  • artt. 581, commi 1 e 1-bis, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel ricorso per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; attengono ai requisiti formali e di specificità dei motivi di impugnazione e all'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero in sede d'appello/cassazione.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (sentenza Galtelli)

    Principio richiamato circa la necessaria specificità dei motivi d'appello, con grado di specificità proporzionale alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte lo applica per valutare se l'appello abbia effettivamente individuato errori specifici della decisione di primo grado.

  • Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 (De Marino)

    Principio secondo cui il Procuratore generale distrettuale ha interesse a proporre ricorso per ottenere la corretta applicazione della legge e rimuovere effetti pregiudizievoli derivanti da un'errata applicazione della norma (qui: la misura di sicurezza).

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando i motivi non enunciano e argomentano criticamente, con specificità proporzionata alla motivazione della sentenza impugnata, i rilievi di fatto o di diritto; non è invece inammissibile se indica punti concreti di lacuna argomentativa nella sentenza di primo grado.
  • Se la motivazione di primo grado è molto sintetica, il livello di specificità richiesto ai motivi d'appello è meno stringente: anche rilievi relativamente concisi possono essere sufficienti se mettono in luce carenze puntuali della decisione.
  • La Corte d'appello non deve confondere la genericità dei motivi con la mera debolezza o infondatezza dei rilievi; la manifesta infondatezza non equivale automaticamente a mancanza di specificità.
  • Il Procuratore generale distrettuale può proporre ricorso per cassazione anche per tutelare la corretta applicazione della legge e per rimuovere effetti pregiudizievoli derivanti da decisioni interlocutorie o misure di sicurezza.
  • In caso di annullamento della declaratoria di inammissibilità, la Cassazione può trasmettere gli atti al giudice d'appello per la valutazione di merito e il prosieguo del giudizio, soprattutto quando si rilevino lacune argomentative che devono essere esaminate nel merito.

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