Ordinanza n. 8550/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS- Posizione n. -OMISSIS-emanato in data 28.10.2021 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Direzione Amministrativa, in persona del Direttore, Gen. D. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 19.11.2021, come da attestazione di ricevuta decreto (doc. 1/a) con cui è stato annullato in autotutela il precedente decreto n. -OMISSIS- emanato il 21.3.2019 (1/b) con cui era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia “marcati elementi ansiosi distimici recidivanti, in atto disturbo ansioso depressivo” sofferta dal ricorrente; - di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, per quanto di ragione e lesivi dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto che ha annullato in autotutela il precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stato annullato in autotutela il precedente decreto che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata negli atti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione medico-legale affidata alla 1^ Sezione del Collegio Medico Legale della Difesa. Il verificatore aveva chiesto una proroga, anche in ragione del differimento della visita richiesto dal ricorrente, ma la relazione finale non era stata depositata entro il termine prorogato.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Rilevato che la relazione di verificazione non risultava ancora depositata, ha adottato un'ordinanza interlocutoria e istruttoria: ha chiesto al Presidente della 1^ Sezione del Collegio Medico Legale della Difesa di comunicare lo stato aggiornato delle operazioni, se il ricorrente fosse stato sottoposto a visita e quali eventuali ostacoli o impedimenti fossero stati incontrati; ha prorogato al 31 luglio 2026 il termine per il deposito della relazione conclusiva; ha rinviato la causa alla pubblica udienza dell'11 novembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nell'ordinanza, per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta nel processo amministrativo non si è conclusa entro il termine assegnato e la relazione finale non è stata depositata, il giudice può richiedere al verificatore informazioni aggiornate sullo stato delle operazioni, sugli accertamenti compiuti e sugli eventuali impedimenti, nonché prorogare il termine per il deposito della relazione e rinviare la trattazione della causa.
- In presenza di dati relativi alla salute contenuti in un provvedimento giurisdizionale, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento, sulla base della disciplina sulla protezione dei dati personali richiamata nell'ordinanza.
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