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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00946/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l’appello della società. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato memoria da cui risultava che la controversia era stata definita agevolmente ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    È richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    È richiamata come legge di conversione del decreto legge sulla definizione agevolata; la Corte ne prende atto per dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano memoria attestante l’intervenuta definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata della lite rende non più necessario esaminare i motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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