Sentenza n. 2025/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, adottato per reiterazione nel triennio della violazione del divieto di esporre, nell’area del Sito UNESCO, menù con immagini dei piatti; successiva rettifica del nominativo dell’esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sospensione dell’attività, fondata su due violazioni dell’art. 39, comma 2, del Regolamento comunale, accertate il 17 giugno e il 17 ottobre 2023, per l’esposizione rispettivamente di un portamenù a stelo e di una lavagna su cavalletto. Aveva pagato entrambe le sanzioni pecuniarie in misura ridotta e non aveva proposto opposizione. Con il primo e il terzo motivo ha dedotto che il pagamento in misura ridotta esclude la reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis, comma 5, della legge n. 689/1981 e che né la legge né il regolamento derogano a tale disposizione, richiamando anche l’art. 12 della stessa legge; ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune aveva disatteso in modo erroneo, perplesso e contraddittorio le osservazioni procedimentali. Con il quarto motivo ha escluso la recidiva perché le condotte sarebbero state ravvicinate e riconducibili a un programma unitario, lamentando anche difetto di motivazione. Con il quinto motivo ha dedotto violazione del giusto procedimento e lesione dell’affidamento, poiché il primo verbale non indicava le conseguenze accessorie di un’eventuale reiterazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del terzo motivo perché il regolamento non era stato autonomamente impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: il terzo motivo censurava l’interpretazione e applicazione della disposizione regolamentare contenuta nell’atto applicativo, senza proporre un’autonoma impugnazione del regolamento. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendo che la sospensione sia una misura interdittiva, distinta dalla sanzione pecuniaria e applicata con procedimento diverso; l’art. 8-bis della legge n. 689/1981, in forza dell’art. 12, riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie e non impedisce quindi la misura accessoria prevista dal regolamento. Poiché vi erano due distinte violazioni della stessa disposizione nell’arco del triennio, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa al primo episodio non precludeva la sospensione di tre giorni prevista per la prima reiterazione. Il secondo motivo è stato respinto: il provvedimento riportava le osservazioni e rendeva percepibile la ragione del loro rigetto, senza che fosse necessaria una confutazione analitica di ogni allegazione. Il quarto motivo è stato respinto perché le violazioni riguardavano condotte distinte, accertate a circa quattro mesi di distanza, e la seconda era stata commessa dopo la notifica del primo verbale; non ricorreva dunque una programmazione unitaria. Il quinto motivo è stato respinto: l’omessa indicazione nel primo verbale delle conseguenze della reiterazione era un’omissione, non una condotta positiva idonea a ingenerare affidamento; inoltre non era stata indicata una norma che imponesse tale avvertenza e la ricorrente aveva potuto partecipare al procedimento e impugnare l’atto finale. Ricorso respinto; spese compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 39, commi 4 e 5, Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia
Si tratta, a ben vedere, di una misura interdittiva, distinta dalla sanzione pecuniaria e applicata con un diverso procedimento rispetto alla quale l’art. 8 bis della legge n. 689/1981 non trova applicazione.
La sospensione dell’attività prevista dal comma 5 è una misura interdittiva autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4; la reiterazione di violazioni nel triennio consente di applicarla anche se le sanzioni pecuniarie sono state pagate in misura ridotta.
art. 8-bis l. 689/1981
L’art. 8-bis della legge n. 689/1981 trova infatti applicazione esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie; ciò in virtù dell’art. 12 della medesima legge, che estende le disposizioni del capo I alle sole violazioni punite con il pagamento di una somma di denaro.
La disciplina della reiterazione contenuta nell’art. 8-bis non si estende alle misure amministrative interdittive, poiché il suo ambito applicativo è limitato alle sanzioni pecuniarie.
art. 12 l. 689/1981
L’art. 8-bis della legge n. 689/1981 trova infatti applicazione esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie; ciò in virtù dell’art. 12 della medesima legge, che estende le disposizioni del capo I alle sole violazioni punite con il pagamento di una somma di denaro.
L’art. 12 circoscrive l’applicazione delle disposizioni del capo I della legge n. 689/1981 alle violazioni punite con sanzione pecuniaria, escludendo le misure interdittive.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione risulta quindi sufficiente se si considera che, per costante giurisprudenza, “il dovere di esame delle memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni”.
L’obbligo di motivazione sul rigetto delle osservazioni procedimentali è assolto quando l’atto consente di comprendere le ragioni per cui l’amministrazione non vi si è adeguata; non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomento.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981, in base all’ambito applicativo stabilito dall’art. 12 della stessa legge, concerne le sanzioni amministrative pecuniarie e non si estende alle misure interdittive che incidono sull’esercizio di un’attività.
- Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non impedisce l’applicazione di una distinta misura interdittiva prevista dalla normativa di settore per la reiterazione della violazione, se i relativi presupposti risultano integrati.
- La motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali è sufficiente quando rende percepibili le ragioni della decisione amministrativa, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione.
- La censura relativa all’interpretazione o applicazione di una disposizione regolamentare contenuta nel provvedimento applicativo è ammissibile senza autonoma impugnazione della fonte regolamentare presupposta.
- La prossimità temporale di due violazioni non è sufficiente, da sola, a ricondurle a un programma unitario quando si tratta di condotte distinte accertate in date diverse e la seconda è stata commessa dopo la notifica del primo verbale.
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