Cassazione Civile, Ordinanza n. 09346/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (licenziataria)
La controversia
Una società italiana aveva stipulato nel 1969 con una società algerina un accordo qualificato in giudizio come contratto di licenza di fabbricazione di pompe idrauliche, con trasferimento di know-how, uso del marchio e obblighi di acquisto di componenti. In primo grado la società italiana aveva chiesto in via principale l’accertamento dello scioglimento per mutuo consenso del contratto, dedotto dal comportamento concludente delle parti a partire dal 2000, e in via subordinata l’accertamento del proprio recesso unilaterale comunicato nel 2016. Il Tribunale aveva dichiarato la giurisdizione italiana e accolto la domanda subordinata. La Corte d’appello ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che, alla luce del petitum e della natura delle prestazioni dedotte in giudizio, il luogo di esecuzione fosse l’Algeria. La società italiana ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha denunciato, in sintesi, la pretesa violazione del giudicato interno sulla qualificazione del contratto, l’erronea individuazione delle obbligazioni dedotte in giudizio e del relativo luogo di esecuzione, nonché la violazione delle norme sulla giurisdizione internazionale e del criterio della prestazione caratteristica, sostenendo che il contratto dovesse essere collegato all’Italia perché il know-how e la tecnologia erano forniti dalla società italiana e lì localizzati gli elementi essenziali del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che la Corte d’appello avesse riqualificato il contratto in violazione del giudicato interno, osservando che la stessa decisione di primo grado lo aveva già qualificato come licenza di fabbricazione e che l’appello aveva investito soprattutto il criterio di collegamento per la giurisdizione. Ha poi ritenuto infondate anche le censure sulla giurisdizione, richiamando la disciplina del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e della Convenzione Italia-Algeria: ai fini dell’art. 7, punto 1, lett. b), occorre avere riguardo alla prestazione caratteristica e al luogo in cui essa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita. Nel caso concreto, la prestazione caratteristica è stata individuata nel trasferimento e nella fornitura del know-how e dell’abilitazione alla produzione e commercializzazione delle pompe in territorio algerino, con conseguente localizzazione in Algeria del luogo di esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente non si è difesa.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato nei motivi del ricorso per contestare l’interpretazione del contratto e la sua qualificazione
art. 1372 c.c.
Richiamato per sostenere che la domanda principale mirava all’accertamento dello scioglimento del contratto con cessazione di tutti gli effetti
art. 1373 c.c.
Richiamato nei motivi del ricorso in tema di recesso dal contratto
art. 1346 c.c.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione all’oggetto del contratto
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla qualificazione contrattuale
art. 342 c.p.c.
Richiamato per dedurre la mancata specifica censura in appello e il conseguente giudicato interno
art. 112 c.p.c.
Invocato nel primo motivo in relazione al thema decidendum e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 346 c.p.c.
Richiamato per sostenere la mancata riproposizione di questioni non accolte
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per i vizi di violazione di legge dedotti nel ricorso
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi
art. 37 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione
art. 3 l. 31 maggio 1995, n. 218
Indicato come norma di collegamento per la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato in Italia o ricorrono i criteri delle convenzioni richiamate
art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012
Applicato quale criterio di giurisdizione in materia contrattuale, con rilievo della prestazione caratteristica e del luogo di esecuzione
art. 6 Regolamento (UE) n. 1215/2012
Richiamato dalla Corte d’appello per affermare che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalla legge dello Stato membro del giudice adito
art. 16 Convenzione Italia-Algeria del 22 luglio 2003
Richiamato come base convenzionale della giurisdizione italiana quando l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio deve essere eseguita in Italia
art. 77 c.p.c.
Richiamato per escludere che il convenuto avesse un rappresentante in Italia idoneo a radicare la giurisdizione
art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Richiamato nei motivi e nella motivazione per il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione in materia contrattuale
Regolamento (CE) n. 44/2001
Menzionato come disciplina precedente sostituita dal Regolamento (UE) n. 1215/2012
art. 1182 c.c.
Richiamato in un precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per determinare il luogo dell’adempimento
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
Richiamata in un precedente giurisprudenziale citato per l’individuazione della legge applicabile al contratto
art. 4, comma 1, Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
Citato nel precedente giurisprudenziale come criterio del collegamento più stretto
art. 57 l. 31 maggio 1995, n. 218
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato in tema di legge applicabile all’obbligazione contrattuale
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione in materia contrattuale, quando il convenuto non è domiciliato nello Stato del giudice adito, occorre individuare il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, applicando le regole speciali del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e, solo in mancanza, il criterio generale.
- Per distinguere tra i possibili fori contrattuali, rileva la prestazione caratteristica del contratto: nei contratti che comportano trasferimento di know-how, licenza di fabbricazione o servizi complessi, il luogo di esecuzione è quello in cui tale prestazione principale deve essere eseguita.
- La qualificazione giuridica del contratto compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione quando la decisione impugnata si sia limitata a utilizzare tale qualificazione già emersa in primo grado e a trarne conseguenze solo ai fini del criterio di giurisdizione.
- Nel valutare la giurisdizione non conta la sola localizzazione formale della stipula o della lingua del contratto, ma il concreto centro di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio e del collegamento economico-funzionale del rapporto.
- Quando la domanda mira all’accertamento dello scioglimento o del recesso da un contratto di durata, il giudice deve guardare all’obbligazione controversa in relazione al petitum sostanziale e alla prestazione che ne costituisce il nucleo caratterizzante.
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