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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-833/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 giugno 2023. — Endesa Generación SAU contro Tribunal Económico Administrativo Central. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Deroga – Tassazione dei prodotti energetici per “motivi di politica ambientale” – Portata. — Causa C-833/21

Giurisprudenza europea62021CJ0833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la deroga ambientale prevista dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in relazione all’imposta spagnola sul carbone usato per produrre elettricità. Precisa che non è indispensabile un vincolo rigido tra gettito e spesa ambientale, ma occorre che la misura non sia puramente di bilancio e presenti una reale vocazione ambientale nella sua struttura o nei suoi effetti. La verifica concreta spetta al giudice nazionale, alla luce delle caratteristiche dell’imposta e del suo impatto sui comportamenti dei contribuenti.

Tassazione del carbone usato per produrre elettricità: portata della deroga dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE per "motivi di politica ambientale"

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE consenta a uno Stato membro di tassare il carbone utilizzato per produrre elettricità quando il legislatore dichiari una finalità ambientale, ma: 1) il gettito sia destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico; 2) l’obiettivo ambientale non risulti chiaramente dalla struttura dell’imposta; 3) l’aliquota sia fissata in funzione del potere calorifico del carbone; 4) non siano tassati altri prodotti energetici ritenuti meno dannosi per l’ambiente.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE va interpretato nel senso che la tassazione del carbone impiegato per produrre elettricità è compatibile con la deroga all’esenzione obbligatoria se l’imposta è istituita per motivi di politica ambientale, cioè se esiste un nesso diretto tra il gettito e la finalità perseguita oppure se, pur non essendo una misura meramente di bilancio, la sua struttura è idonea a influenzare il comportamento dei contribuenti in senso ambientalmente favorevole, ad esempio scoraggiando il consumo del carbone o incentivando prodotti meno inquinanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 10 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1 direttiva 2008/118/CE

Tassazione del carbone usato per produrre elettricità: portata della deroga per motivi di politica ambientale

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional, è stata chiamata a chiarire se l’imposizione spagnola sul carbone consumato da una centrale termica per produrre energia elettrica rientri nella facoltà, prevista dalla direttiva 2003/96/CE, di tassare tali prodotti energetici "per motivi di politica ambientale". La controversia opponeva Endesa Generación SAU al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ed era legata alla soppressione, operata dalla legge spagnola 15/2012, dell’esenzione precedentemente prevista per il carbone destinato alla produzione di elettricità.

Contesto normativo europeo e nazionale

La Corte richiama anzitutto la struttura della direttiva 2003/96/CE, che armonizza la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità e, in via generale, impone agli Stati membri di esentare i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). La stessa disposizione consente tuttavia agli Stati membri di derogare all’esenzione e di tassare tali prodotti "per motivi di politica ambientale", senza che l’imposta rientri nel calcolo del livello minimo di tassazione dell’elettricità di cui all’articolo 10.

La sentenza menziona anche la direttiva 2008/118/CE, il cui articolo 1 disciplina il regime generale delle accise e la possibilità per gli Stati membri di applicare altre imposte indirette con finalità specifiche. La normativa spagnola rilevante è la Ley 38/1992, come modificata dalla Ley 15/2012, che ha introdotto l’accisa sul carbone, ha soppresso l’esenzione per il carbone usato nella produzione di elettricità e ha destinato il gettito, secondo la seconda disposizione aggiuntiva, al finanziamento dei costi del sistema elettrico.

Fatti e procedimento principale

Endesa produce energia elettrica consumando carbone acquistato tramite una società collegata. A seguito di una verifica fiscale sul 2013 relativa alla centrale Litoral de Almería, l’amministrazione spagnola ha ritenuto dovuta l’accisa sul carbone impiegato per la produzione di elettricità e ha emesso un avviso di accertamento con maggiore imposta e interessi. Endesa ha contestato, tra l’altro, la compatibilità della legge 15/2012 con il diritto dell’Unione, sostenendo che la soppressione dell’esenzione non rispondesse a una vera finalità ambientale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la normativa spagnola fosse compatibile con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE quando:

  • il preteso obiettivo ambientale non si riflette nella struttura dell’imposta;
  • il gettito è destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico;
  • l’aliquota è determinata in funzione del potere calorifico del carbone;
  • altri prodotti energetici considerati meno dannosi per l’ambiente non sono tassati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2003/96/CE istituisce un regime armonizzato in cui la tassazione è la regola, ma prevede l’esenzione obbligatoria dei prodotti energetici usati per produrre elettricità, anche per evitare la doppia imposizione. La deroga dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, è una deroga a tale esenzione obbligatoria e va quindi interpretata restrittivamente.

Per stabilire se una tassa sia imposta "per motivi di politica ambientale", la Corte non richiede un modello unico, ma individua due criteri alternativi:

  • deve esistere un nesso diretto tra il gettito dell’imposta e la finalità ambientale perseguita; oppure
  • l’imposta, pur non perseguendo una finalità puramente di bilancio, deve essere concepita nella sua struttura in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti in senso ambientalmente favorevole, ad esempio tassando in modo da scoraggiare il consumo del prodotto inquinante o favorire prodotti meno dannosi.

La Corte osserva che la semplice destinazione del gettito a spese del sistema elettrico non basta da sola a escludere la finalità ambientale, soprattutto se tali entrate sono impiegate per finalità legate all’aggiornamento del sistema in coerenza con obiettivi ambientali dell’Unione. Quanto alla base imponibile e all’aliquota, il riferimento al potere calorifico del carbone non esclude, di per sé, la natura ambientale dell’imposta, anche perché la stessa direttiva richiama in alcune versioni linguistiche il potere calorifico lordo del carbone e del coke.

La Corte precisa inoltre che la verifica deve essere concreta e caso per caso, alla luce delle caratteristiche dell’imposta e dei suoi effetti sui comportamenti dei contribuenti. Il fatto che altri prodotti energetici, considerati meno dannosi, non siano tassati non dimostra automaticamente l’assenza di una finalità ambientale reale.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che tassa il carbone utilizzato per produrre elettricità soddisfa la condizione dei "motivi di politica ambientale" se ricorre uno dei due elementi alternativi individuati dalla Corte: nesso diretto tra impiego del gettito e finalità perseguita, oppure struttura dell’imposta idonea a orientare i comportamenti in senso più rispettoso dell’ambiente.

Portata pratica per l’operatore

La pronuncia conferma che, in materia di prodotti energetici, la deroga all’esenzione obbligatoria non richiede necessariamente una "tassa ambientale" perfettamente vincolata nel gettito, ma pretende una reale funzione ambientale apprezzabile nella struttura o negli effetti dell’imposta. Per la verifica della legittimità nazionale, sarà decisivo accertare se la misura sia davvero finalizzata a ridurre l’uso del carbone o ad accompagnare la transizione energetica, e non solo a reperire risorse per il bilancio pubblico.

Come è indicizzato

Materietassazione dei prodotti energeticiaccisediritto ambientaleenergia elettricamercato interno

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