Cassazione Penale, Sentenza n. 804/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/05/2022 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Napoli 13/03/2014, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., ritenendo che il beneficio fosse stato concesso in presenza di una situazione ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) la sospensione condizionale sarebbe stata originariamente concessa in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., sicché, a suo avviso, la revoca avrebbe potuto essere disposta solo dal giudice dell'impugnazione e non da quello dell'esecuzione; 2) mancata o inadeguata motivazione rispetto alle eccezioni difensive sollevate in udienza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di primo grado che aveva concesso la sospensione condizionale (13/03/2014), non risultava irrevocabile la condanna poi indicata come ostativa (la condanna n. 3 divenuta irrevocabile successivamente), mentre era presente soltanto una precedente condanna non ostativa. Di conseguenza il motivo che deduceva illegittima concessione del beneficio non poteva essere sollevato come vizio riservato al giudice dell'impugnazione e la revoca operata in sede di esecuzione era corretta. Quanto al secondo motivo, l'omessa o sintetica risposta ad osservazioni difensive non determina nullità del provvedimento e, nel caso concreto, non avrebbe modificato l'esito decisorio. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha applicato tale disposizione per disporre la revoca quando il beneficio era stato concesso in presenza di una situazione ostativa risultante rispetto alla disponibilità documentale al momento della concessione
art. 164 cod. pen.
Prevede i presupposti ostativi alla concessione della sospensione condizionale; la decisione verifica la rilevanza temporale delle condanne pregresse (irripetibilità/irrevocabilità) al momento della concessione del beneficio
art. 163 cod. pen.
Collegata ai requisiti per la concessione della sospensione condizionale, menzionata dalla difesa come presunta fonte di illegittimità della concessione originaria
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella giurisprudenza (Sez. U) che regola la competenza del giudice dell'esecuzione quando il PM chiede la revoca della sospensione; la Corte ricorda l'indirizzo secondo cui il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare se gli eventuali precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori; la Corte richiama che il giudice dell'esecuzione può acquisire il fascicolo del giudizio decisorio per verificare la documentazione disponibile al momento della concessione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso proposto, norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015 (giurisprudenza richiamata)
Indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca, deve accertare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio e può acquisire il fascicolo della cognizione; la Corte nel caso concreto ritiene tale principio non applicabile alla fattispecie perché, al momento della concessione, i successivi precedenti non erano ancora irrevocabili
Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020 e altre pronunce (richiamate)
Principio secondo cui l'omessa valutazione di osservazioni difensive non determina nullità ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione; la Corte lo applica per negare l'incidenza sul decidere nel caso concreto
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se risulta che il beneficio è stato concesso in presenza di un precedente ostativo che risultava documentalmente disponibile al momento della concessione.
- Per stabilire se un precedente fosse ostativo al momento della concessione occorre verificare non solo la data del fatto ma soprattutto la data di irrevocabilità della sentenza precedente: solo le condanne irrevocabili al momento della concessione possono essere valutate come ostative.
- Prima di disporre la revoca, il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori (anche d'ufficio) per acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e accertare la documentazione disponibile al tempo della concessione.
- L'omessa o sintetica risposta del giudice a osservazioni difensive non comporta automaticamente nullità del provvedimento; rileva solo se l'omissione incide sulla correttezza e sul percorso logico-giuridico della decisione.
- Se si intende impugnare la legittimità della concessione originaria della sospensione condizionale per vizi documentali noti al giudice di cognizione, è opportuno produrre e far acquisire gli elementi processuali che dimostrano la disponibilità di tali precedenti al momento della decisione originaria.
- Nelle difese in sede di esecuzione è cruciale documentare le date di irrevocabilità delle condanne e la documentazione presente in atti al momento della concessione del beneficio, perché sono i profili decisivi per valutare la correttezza della revoca.
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