Cassazione Penale, Ordinanza n. 34130/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 25/02/2025 deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso contestava, in sostanza, il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico. La Corte ha richiamato la motivazione di merito, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi, la presenza di plurimi e gravi precedenti, la pena-base già collocata assai prossima al minimo edittale e il lieve aumento per la continuazione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la loro negazione è censurabile in cassazione solo con motivi specifici e non meramente generici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non può limitarsi a contestare in modo astratto il potere discrezionale del giudice di merito, ma deve individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- È legittimo negare le attenuanti generiche quando la motivazione valorizzi elementi negativi quali la mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di precedenti gravi.
- La valutazione della pena-base prossima al minimo edittale e di un modesto aumento per la continuazione può essere letta come indice di un trattamento sanzionatorio già contenuto, idoneo a escludere profili di manifesta illogicità nella determinazione del diniego delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende nei termini stabiliti dal codice di rito.
Come è indicizzato
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