Cassazione Penale, Sentenza n. 25651/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la condanna in primo grado dichiarando estinto per prescrizione il reato di corruzione (art. 318 c.p.) nei confronti di Margione e Leopardi Dittajuti e aveva confermato le statuizioni civili e la responsabilità dell'ente (Greenfarm) ai sensi del d. lgs. relativo alla responsabilità amministrativa degli enti. Le censure principali riguardano: 1) l'insufficienza e la viziosità della prova del "patto corruttivo" (si contesta l'uso come prova decisiva del file trovato nel computer del pubblico ufficiale, privo di sottoscrizione e riscontri), 2) la mancata dimostrazione del trasferimento di utilità o del nesso tra utilità e funzione pubblica; 3) profili processuali e di correlazione dell'imputazione (modifica della fattispecie contestata in appello, incidenza del novum legislativo introdotto dalla legge n. 190/2012 sulla punibilità del corruttore, temporalità del fatto), 4) per l'ente, la mancata prova dell'interesse/vantaggio dell'ente e che la dazione sia avvenuta nell'interesse dell'ente stesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha correttamente applicato i principi probatori e processuali rilevanti: in particolare ha dato un valore decisivo e sproporzionato a un file rinvenuto nel computer del pubblico ufficiale senza riscontri, ha omesso di chiarire il momento di perfezionamento del patto corruttivo e l'applicabilità del novum legislativo (legge n. 190/2012) rispetto alla punibilità del corruttore, e non ha adeguatamente valutato il nesso tra utilità e funzione pubblica. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" in relazione a Diego Margione e a Guido Leopardi Dittajuti; di conseguenza è stata disposta la revoca delle conseguenze sanzionatorie ricollegate (anche in capo all'ente), atteso l'insussistere del reato presupposto. In sintesi: accoglimento dei ricorsi e annullamento senza rinvio delle condanne per difetto di prova sulla sussistenza del reato.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Discusse le diverse fattispecie di corruzione (corruzione impropria vs. corruzione per l'esercizio della funzione). La sentenza sottolinea che occorre accertare il nesso tra utilità e atto/asservimento della funzione e il momento di perfezionamento del patto corruttivo, anche in relazione al novum legislativo.
art. 321 cod. pen.
Rilevante per la punibilità del corruttore: la Corte ha evidenziato che l'applicazione dell'art. 321 al corruttore rispetto al novellato art. 318 è possibile solo se il patto corruttivo si è perfezionato dopo l'entrata in vigore della nuova norma.
art. 319 cod. pen.
Richiama il principio per cui, analogamente, è necessario dimostrare finalizzazione dell'utilità al comportamento contrario ai doveri d'ufficio; usata come parametro per valutare la prova della finalizzazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Applicato nel senso che gli indizi, per fondare la prova di fatto, devono essere "gravi, precisi e concordanti"; la Corte ha ritenuto che il file informatico isolato non soddisfacesse questi requisiti.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nelle Sezioni Unite: la declaratoria della causa di estinzione (es. prescrizione) non può impedire l'accertamento nel merito quando vi siano parti civili e quando dal giudizio emerga la necessità di valutare responsabilità e danni; il giudice d'appello deve valutare più approfonditamente il compendio probatorio.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiesto il coordinamento con l'art.129: in presenza di parti civili, anche se intervenuta causa estintiva, il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'azione civile e quindi compiere una valutazione probatoria più approfondita.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento delle Sezioni Unite sul favor rei: in presenza di prove ambivalenti il giudice d'appello può e deve applicare la regola probatoria più favorevole all'imputato.
d. lgs. 8 giugno 2011, n. 231
La responsabilità amministrativa dell'ente è subordinata all'esistenza del reato presupposto e alla dimostrazione dell'interesse o vantaggio per l'ente; con l'annullamento per insussistenza del reato, la condanna dell'ente non può reggere.
Massime di principio
- In reati di corruzione è essenziale provare il "pactum sceleris": non è sufficiente un indizio isolato (es. un file sul PC del pubblico ufficiale) per affermare l'esistenza del patto; gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e collegati alle condotte di entrambe le parti.
- La prova del trasferimento o della promessa di utilità deve essere connessa e dimostrata in relazione all'atto o all'asservimento della funzione pubblica; la mera esistenza di un'utilità non dimostra automaticamente il nesso causale con il comportamento d'ufficio.
- La data di perfezionamento del patto corruttivo è cruciale quando entra in gioco una modifica normativa successiva: l'applicazione di una norma più sfavorevole al privato (novum) richiede la prova che il fatto si sia concretamente perfezionato dopo l'entrata in vigore della norma stessa.
- Quando nel processo sono costituite parti civili, l'eventuale estinzione del reato per prescrizione non esclude l'obbligo per il giudice d'appello di esaminare più approfonditamente il compendio probatorio e di pronunciarsi eventualmente sulla responsabilità nel merito ai fini civili (coordinamento art.129 e art.578 c.p.p.).
- La responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. 231/..) richiede che il reato presupposto sia effettivamente sussistente e che l'ente abbia tratto interesse o vantaggio: l'assenza del reato comporta la revoca della sanzione dell'ente.
- Non è ammessa inversione del principio di distribuzione dell'onere della prova: l'assenza di prove positive del passaggio di denaro non può essere letta come presunzione del loro avvenimento; spetta all'accusa dimostrare il nesso e i trasferimenti.
- Documenti unilaterali o bozze in formato elettronico, privi di riscontri e non formalizzati, hanno valore indiziante limitato e devono essere corroborati da altre prove concrete prima di fondare una condanna.
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