Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3258/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 4129/2024 emessa in data 25 settembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.390,83, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4129/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 2.390,83, oltre accessori dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione alla pronuncia nonostante la sua notificazione al Ministero in data 9 ottobre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, così come non era contestato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione al Ministero. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni soltanto su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, e provveda nei successivi sessanta giorni alla determinazione dell'importo complessivamente dovuto e agli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Il TAR ha escluso compensi per il commissario, ritenendo l'attività compresa nei suoi compiti istituzionali, e ha posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 800, oltre spese generali e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non eseguita dall'Amministrazione, può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione, ritenuta soddisfatta insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione da parte di un'Amministrazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'Amministrazione integra i presupposti per l'accoglimento del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ove siano soddisfatte anche le condizioni previste dalla disciplina speciale applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell'organo nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.