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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22363/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 21/10/2021 che confermava la condanna del ricorrente (sentenza di primo grado del 16/6/2015, giudizio abbreviato) a 8 mesi di reclusione e €400 di multa per il reato di cui all'art. 640 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. Motivi dedotti: (1) omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori (errata indicazione del cognome) con prova di mancata consegna; (2) carenza di motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante ex art.61 n.5 (minorata difesa), attestata dai soli riferimenti all'età della persona offesa senza valutazione di fattori oggettivi di vulnerabilita'; (3) mancata disapplicazione della recidiva, nonostante elementi favorevoli relativi alla personalita' e al comportamento processuale dell'imputato e apparente contraddittorieta' nel riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) primo motivo (nullita' per omessa notifica) inammissibile per tardiva deduzione: la giurisprudenza stabilisce che la nullita' a regime intermedio derivante dall'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; la presenza e la mancata eccezione del collega regolarmente avvisato sanano il vizio; (2) secondo motivo (mancata motivazione sull'aggravante ex art.61 n.5) inammissibile per carenza di deduzione in appello: questioni non prospettate nei motivi di appello non sono deducibili in cassazione salvo i casi tassativi di rilevabilita' d'ufficio; (3) terzo motivo (disapplicazione della recidiva) infondato nel merito: la Corte territoriale ha motivato la non esclusione della recidiva sulla base di precedenti penali specifici dell'imputato, e la decisione non mostra manifesta illogicita' sindacabile in cassazione. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di €3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilita'. La condanna di merito (8 mesi e €400) resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma delittuosa cui si riferisce la condanna di primo grado (truffa); indicata come reato commesso dall'imputato, costituendo il nucleo del procedimento penale.

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata in sentenza (minorata difesa della persona offesa). La Corte ha esaminato la doglianza sulla carenza motivazionale ma ha ritenuto la questione non dedotta in appello, quindi non sindacabile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata rispetto alla deduzione dell'omessa notifica dell'avviso d'udienza come motivo di nullita'. La Corte ha ritenuto il motivo tardivo e non consentito per deduzione tardiva.

  • art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla censura sul vizio di motivazione (circostanza aggravante). La Corte ha osservato che la questione non era stata dedotta in appello, con conseguente inammissibilita' del relativo motivo in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    Citata in relazione alla doglianza sulla disapplicazione della recidiva. La Corte ha valutato il merito e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio secondo cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile la censura sull'aggravante ex art.61 n.5.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Delimita la cognizione della Corte di legittimita' ai motivi di ricorso proposti; rafforza il principio che questioni non investite nel gravame di appello non possono essere introdotte in cassazione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma che fissa il termine per la deduzione delle nullita' a regime intermedio; la giurisprudenza richiamata afferma che la deduzione deve avvenire prima della deliberazione della sentenza nel grado.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilita' di denunzia della nullita' con atto scritto. La Corte ha ricordato che l'eccezione relativa all'omessa notifica poteva essere proposta anche per iscritto ai sensi di questa norma.

  • art. 184, comma 1 cod. proc. pen.

    Previsione che la mancata contestazione in udienza di un vizio processuale da parte del difensore regolarmente avvisato determina la sanatoria del vizio; richiamata dalla Corte per motivare l'inammissibilita' del primo motivo.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle nullita' intermedie e alle loro conseguenze sul prosieguo del procedimento; richiamata a supporto della ratio di tutela della regolarita' del giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese in caso di inammissibilita' del ricorso. La Corte lo ha applicato condannando il ricorrente alle spese e a €3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se uno solo dei difensori di fiducia e' regolarmente avvisato dell'udienza di appello, la difesa nel suo complesso e' considerata formalmente informata: l'assenza di eccezioni in udienza da parte del difensore avvisato puo' sanare l'omessa notifica all'altro difensore. Per evitare la sanatoria e preservare la deducibilita' occorre eccepire immediatamente (in udienza o per iscritto ai sensi dell'art.121 c.p.p.) prima della deliberazione della sentenza.
  • Le nullita' a regime intermedio (quelle manifestatesi prima o prima dell'inizio del giudizio) devono essere dedotte entro il termine previsto (prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado); eccezioni sollevate tardivamente sono di regola inammissibili.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni non sollevate in appello (art.606 comma 3 e art.609 c.p.p.), salvo i casi tassativi di rilevabilita' d'ufficio o di impossibilita' di dedurle in appello. Pertanto, pianificare e specificare nel motivo d'appello tutti i punti che si intendono contestare e' cruciale.
  • Le doglianze sulla motivazione di merito (es. valutazione della minorata difesa o della recidiva) sono sindacabili in cassazione solo se si denuncia un vizio di legittimita' (es. manifesta illogicita' o contraddittorieta') rilevabile dal testo motivazionale: decisioni congruamente motivate dal giudice di merito restano in genere impregiudicate.
  • Per ottenere la non applicazione della recidiva e' necessario dimostrare, con valutazioni di merito ben documentate, elementi che giustifichino la non maggiore pericolosita' (es. personalita', riforma di vita, natura e data dei precedenti): la semplice richiamata buona condotta processuale puo' non essere sufficiente a superare i precedenti specifici.
  • Prassi consigliata per difesa: 1) verificare immediatamente tutte le notifiche di udienza e, se necessario, proporre atto scritto ai sensi dell'art.121 c.p.p. prima della decisione; 2) in appello indicare espressamente tutte le censure di diritto e di fatto che si intendono portare in cassazione; 3) documentare oggettivamente la vulnerabilita' della persona offesa se si contesta l'aggravante ex art.61 n.5; 4) se si intende contrastare la recidiva, fornire elementi concreti sul quadro di personalita' e sui fatti che giustificano la disapplicazione.

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