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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15118/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della responsabilità penale per: (a) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2014 (art. 5 d.lgs. 74/2000) e (b) dichiarazione infedele per l'anno 2015 (art. 4 d.lgs. 74/2000). Contestazioni principali: mancanza del dolo specifico (o comunque errore scusabile/colposo legato all'ignoranza delle plusvalenze derivanti dalla vendita dell'azienda), contraddittorietà rispetto all'assoluzione per l'anno 2013, invocazione dell'errore di fatto/ex art. 47 cod. pen., censura sulla formula assolutoria adottata ("perché il fatto non costituisce reato" anziché "perché il fatto non sussiste"), deduzioni sulla illegittima applicazione della recidiva alla luce di precedenti poi depenalizzati e/o estinti, e contestazione della revoca della sospensione condizionale delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'elemento soggettivo: la scelta del ricorrente di rateizzare la plusvalenza nel Modello Unico 2012 dimostra la conoscenza della tassazione e la volontà collegata all'evasione; l'affidamento al professionista non esclude la responsabilità. Sulla formula assolutoria la Corte ha escluso interesse concreto del ricorrente a ottenere diversa dizione e ha richiamato che, nel diritto tributario, l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non impedisce comunque l'azione amministrativa per imposte sotto soglia. Le doglianze relative alla recidiva e al bilanciamento attenuanti/agggravanti sono state dichiarate inammissibili perché nuove questioni di merito non dedotte in appello non possono essere rimesse in sede di legittimità; in ogni caso la recidiva risultava coperta da giudicato. Quanto alle revoche delle sospensioni condizionali riferite a precedenti poi depenalizzati, la Corte ha ritenuto alcune questioni prive di interesse (perché i provvedimenti sono stati revocati in sede esecutiva) e ha confermato la legittimità della revoca per le altre condanne, considerata la nuova condanna principale. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000 art. 5

    Norma sanzionatoria sull'omessa dichiarazione: la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico alla luce degli elementi fattuali (rateizzazione della plusvalenza) e ha richiamato che l'obbligo dichiarativo è personale e indelegabile.

  • d.lgs. 74/2000 art. 4

    Norma sulla dichiarazione infedele: applicata per l'anno 2015 per aver indicato elementi attivi inferiori al reale; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità.

  • codice penale artt. 42, 43, 47, 81

    Richiamati in relazione al dolo, all'elemento soggettivo e alla recidiva; in particolare art. 47 (errore) valutato alla stregua della giurisprudenza che esclude l'esimente se non sussiste obiettiva incertezza normativa.

  • TUIR artt. 86 e 88

    Norme fiscali sulle plusvalenze e opzioni di rateizzazione: l'uso della facoltà di rateizzare è stato valutato dalla Corte come indice di conoscenza dell'imponibile.

  • codice penale artt. 62-bis, 69, 99, 106

    Richiamati con riferimento al regime delle circostanze attenuanti/agggravanti, bilanciamento e recidiva; la Corte ha ritenuto che il giudizio di pericolosità e la recidiva fossero correttamente valutati a livello di merito.

  • codice di procedura penale artt. 605, 530

    Richiamati con la censura sulla formula assolutoria; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa dizione richiesta dal ricorrente rispetto agli effetti pratici nel contesto tributario.

  • codice di procedura penale art. 568

    Richiamato sul requisito di interesse ad impugnare: la Corte ha ricordato che l'interesse deve essere concreto e collegato a un vantaggio pratico ottenibile dall'adozione della diversa formula.

  • codice di procedura penale art. 652

    Richiamato in tema di effetti di giudicato dell'assoluzione irrevocabile: la sentenza penale ha effetto di giudicato ma non impedisce l'azione amministrativa per imposte in misura inferiore alla soglia penale.

  • codice di procedura penale art. 606 lett. e)

    Limiti del sindacato di motivazione in Cassazione; la Corte ha escluso la devoluzione di questioni di merito non previamente discusse in appello.

  • codice penale artt. 163, 164, 168

    Richiamati in relazione alla sospensione condizionale della pena e alla sua revoca; la Corte ha ritenuto legittime le revoche ove fondate su elementi di pericolosità e nuove condanne.

  • codice di procedura penale art. 585

    Richiamato in relazione alla memoria ex art. 585 depositata in sede esecutiva per ottenere la revoca di pene precedenti; la Corte ha valutato l'intervenuta revoca nei provvedimenti esecutivi.

  • codice di procedura penale art. 667

    Richiamato perché la Corte di Appello, come giudice dell'esecuzione, ha adottato ordinanze di revoca per depenalizzazione dei precedenti; la Corte di Cassazione ne ha rilevato gli effetti sul giudizio di interesse.

  • L. 638/1983 art. 2 comma 1-bis

    Norma relativa a un precedente penale poi ritenuto depenalizzato in sede esecutiva; la depenalizzazione è stata valutata in esecuzione ma le doglianze tardive in cassazione sono state ritenute prive di interesse.

  • d.lgs. 74/2000 art. 15

    Richiamato per il principio che violazioni tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza non sono punibili; la Corte ricorda che tale incertezza deve essere oggettiva e non basata su convinzioni soggettive del contribuente.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele in materia tributaria richiedono la prova del dolo specifico: elementi come la consapevolezza dell'imponibile (es. opzione di rateizzazione della plusvalenza) sono indizi forti di dolo.
  • L'affidamento a un professionista non esonera penalmente: l'obbligo dichiarativo è personale e indelegabile; la responsabilità penale può sussistere anche se l'errore deriva dall'operato del commercialista.
  • L'errore di diritto (art. 47 cod. pen.) esclude il dolo solo se ricorre un'obiettiva e inevitabile incertezza sulla portata normativa; la semplice difficoltà interpretativa soggettiva non basta.
  • La dizione dell'assoluzione ("perché il fatto non costituisce reato" vs "perché il fatto non sussiste") può avere rilevanza limitata nel diritto tributario: l'amministrazione finanziaria può comunque procedere per imposte sotto soglia e l'interesse a una diversa formula deve essere concretamente dimostrato.
  • Questioni nuove di merito (es. incidenza di depenalizzazioni su valutazioni di pericolosità o sulla recidiva) devono essere tempestivamente dedotte in appello; in cassazione sono sindacabili solo i vizi di diritto e i limiti motivazionali previsti dalla legge.
  • La depenalizzazione di precedenti può incidere sul regime della recidiva e sulle circostanze, ma gli effetti vanno concretamente dimostrati e, se intervenuti in sede esecutiva, rendono spesso prive di interesse alcune impugnazioni già pendenti.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è valutata in relazione alla nuova condanna e alla pericolosità: una nuova sentenza può giustificare la revoca anche se esistono sospensioni pregresse.

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