Sentenza n. 61/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto alla ricorrente la reversibilità dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, l. n. 210/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Reggio Emilia, mediante corresponsione delle prestazioni di reversibilità previste dalla legge n. 210/1992, dei ratei arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione della pronuncia, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato della sentenza. Prima della camera di consiglio ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato al Ministero della Salute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La rinuncia depositata dalla ricorrente, non essendo stata notificata alla controparte, non è stata considerata una rinuncia rituale idonea a determinare l'estinzione del giudizio; è stata invece valutata quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso. In assenza di difese dell'Amministrazione, le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
la rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa
La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte non determina l'estinzione rituale del giudizio, ma può essere valorizzata dal giudice come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla declaratoria di improcedibilità.
art. 2, comma 1, l. n. 210/1992
reversibilità dell’indennizzo ex art. 2, comma 1, l. n. 210/92
La norma costituisce il fondamento sostanziale del diritto all'indennizzo di reversibilità riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario posta a base del giudizio di ottemperanza.
art. 2, comma 2, l. n. 210/1992
indennità integrativa speciale
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla richiesta di rivalutazione monetaria dei ratei dell'indennizzo; il TAR non esamina nel merito tale pretesa per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte è una rinuncia irrituale: non determina di per sé l'estinzione del giudizio, ma può costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e comportare l'improcedibilità del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta con atto irrituale la volontà di non proseguire il giudizio e tale comportamento è valutato come prova della sopravvenuta carenza di interesse, il giudice dichiara l'improcedibilità senza esaminare nel merito l'adempimento richiesto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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