Cassazione Penale, Sentenza n. 16080/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, in forma predibattimentale e senza contraddittorio, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (reato di detenzione e immissione in circolazione di banconota falsa). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art.606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art.568, comma 4 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale ha pronunciato la prescrizione senza fissare udienza camerale e dunque ha precluso la possibilità di ottenere una formula di proscioglimento piu' favorevole; ha inoltre invocato la recentissima sentenza della Corte costituzionale n.111/2022 che ha ritenuto incostituzionale l'art.568, comma 4 nella lettura che impediva l'ammissibilita' del ricorso per cassazione per carenza di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022, ha affermato che l'interpretazione precedente di cui all'art.568, comma 4 (che escludeva l'interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali che dichiarano la prescrizione) e' incompatibile con i principi costituzionali relativi al contraddittorio e al diritto di difesa. Di conseguenza la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art.455 c.p. in relazione all'art.453 c.p.
Norme sostanziali relative al delitto contestato: detenzione con finalita' di mettere in circolazione banconota falsa.
art.606, lett. b) c.p.p.
Fondamento procedurale del motivo di cassazione dedotto (vizio di motivazione/violazione di norme processuali in relazione alla declaratoria di prescrizione in appello).
art.568, comma 4 c.p.p.
Precedente interpretazione giurisprudenziale tendeva a ritenere inammissibile il ricorso per cassazione per 'carenza di interesse' quando l'appello predibattimentale dichiarava la prescrizione; la Corte costituzionale n.111/2022 ha pero' dichiarato incostituzionale tale interpretazione nella parte in cui escludeva l'interesse all'impugnazione.
Sezioni Unite, Iannelli, Sez. U. n. 28954/2017
Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art.129 comma 2, cod. proc. pen.
Orientamento precedente che privilegiava la prevalenza della causa estintiva (prescrizione) sulla nullità processuale da violazione del contraddittorio, salvo il caso in cui l'innocenza sia 'evidente'.
Sezioni Unite, Tettamanti, Sez. U. n. 35490/2009
Giurisprudenza su prevalenza delle cause estintive nell'ambito del sindacato di legittimità; ha contribuito alla linea che dava rilievo alla prescrizione rispetto a vizi processuali.
Corte costituzionale, sent. n.111/2022
"[..] la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito[..]."
La Consulta ha riconosciuto lo specifico interesse dell'imputato ad impugnare sentenze predibattimentali di appello rese senza contraddittorio; ha quindi dichiarato incostituzionale la lettura dell'art.568, comma 4 c.p.p. che escludeva l'ammissibilità del ricorso per cassazione in tali casi.
art.129, comma 2 c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di pronunciare, in casi eccezionali in cui l'innocenza risulti evidente dagli atti, una formula di merito (assoluzione) senza rinvio; principio rievocato dalle Sezioni Unite come alternativa al rinvio quando l'innocenza è manifesta.
art.111 Cost. e art.24 Cost.
Richiamate dalla Corte costituzionale per sottolineare il valore costituzionale del contraddittorio e il diritto di difesa; tali principi giustificano l'accesso al ricorso per cassazione contro pronunce predibattimentali prive di contraddittorio.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello pronuncia predibattimentalmente la prescrizione senza contraddittorio, l'imputato ha interesse ad impugnare in Cassazione in base alla Corte cost. n.111/2022.
- La Cassazione puo' annullare la sentenza d'appello e disporre il nuovo giudizio in Corte d'appello quando la declaratoria di prescrizione è stata resa senza contraddittorio; solo se l'innocenza è evidente la Cassazione può emettere una pronuncia di merito ai sensi dell'art.129, comma 2.
- La prevalenza della causa estintiva (prescrizione) sulle nullità processuali non esclude comunque il diritto dell'imputato ad un controllo in cassazione se la pronuncia predibattimentale ha impedito il contraddittorio e la possibile rinuncia alla prescrizione.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente la questione di legittimità costituzionale e argomentare l'interesse a cassazione quando l'appello è stato deciso in forma predibattimentale senza udienza.
- Per i giudici di merito: evitare decisioni predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza adeguato contraddittorio, per non incorrere nel rischio di annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
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