Cassazione Penale, Sentenza n. 27456/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo pendente avanti al Tribunale di Padova (delitto di atti persecutori) invocando la sussistenza di una "grave situazione locale" idonea a turbare lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il difensore ha trasmesso formale dichiarazione di rinuncia alla richiesta da parte del Dell'Igna (atto del 9/02/2023). Per tale inammissibilità il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre il Collegio, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della rinuncia senza alcuna ragione non a lui imputabile, lo ha condannato al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come base per la rimessione del processo per "grave situazione locale"; la Corte richiede la fondatezza della situazione per accogliere l'istanza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Principio generale applicato dalla Corte: in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità di istanze incidentali, l'imputato che le ha proposte può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Consente la condanna dell'istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando la condotta nel procedimento riveli profili di colpa; la Corte ha determinato equamente la somma in euro 1.000.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato nella requisitoria del Procuratore generale; non risulta però determinante per la decisione di inammissibilità, essendo la pronuncia basata sulla rinuncia formale e sulle norme procedurali sul pagamento delle spese e sulla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 33226/2019; Sez. 5, n. 49692/2017; Sez. 2, n. 2286/2015; Corte cost. sent. n. 186/2000)
Precedenti utilizzati per motivare la regola che la rinuncia alla rimessione determina l'inammissibilità e per fondare la possibilità di sanzionare l'istante con spese e somme alla Cassa delle ammende quando la rinuncia è priva di giustificazioni non imputabili.
Massime di principio
- La rinuncia formale a una istanza incidentale (es. richiesta di rimessione) rende l'istanza inammissibile e impedisce che la stessa venga esaminata nel merito.
- Se una istanza viene dichiarata inammissibile, il giudice di legittimità può condannare il proponente al pagamento delle spese processuali applicando il principio dell'art. 616 c.p.p.
- Il giudice può altresì irrogare una sanzione patrimoniale a favore della Cassa delle ammende (art. 48, comma 6 c.p.p.) quando la rinuncia o la condotta del proponente evidenzia profili di colpa e non sono dedotte ragioni non a lui imputabili.
- Per chiedere la rimessione ex art. 45 c.p.p. è necessario dimostrare concretamente la "grave situazione locale" invocata; richieste generiche o successivamente ritirate espongono al rischio di condanne alle spese e ad altre sanzioni.
- Prima di rinunciare a una istanza processuale importante è consigliabile documentare eventuali ragioni non imputabili al richiedente, al fine di evitare l'attribuzione di colpa e relative sanzioni.
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