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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 217 del 4 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202500957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 217 del 4 novembre 2024, relativa al pagamento della Retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione professionale docenti per incarichi di supplenza svolti negli anni 2021 e 2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento della somma capitale, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa a interessi e rivalutazione e alle spese legali, mentre non aveva corrisposto la somma capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte dal Ministero a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza per la parte residua, relativa alla somma capitale dovuta a titolo di Retribuzione professionale docenti. A tal fine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per verificare il perdurante inadempimento, quantificare aritmeticamente il capitale secondo le tabelle stipendiali dei contratti nazionali della scuola e procedere alla liquidazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico interno alla struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001

    Retribuzione professionale docente

    Costituisce, insieme alla disciplina contrattuale integrativa richiamata dalla sentenza del giudice ordinario, il fondamento del diritto retributivo riconosciuto alla docente.

  • art. 25 CCNI del 3 agosto 1999

    Retribuzione professionale docente

    Concorre a disciplinare il trattamento economico riconosciuto per gli incarichi di supplenza oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione esegue solo parzialmente una sentenza irrevocabile, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare cessata la materia del contendere per le parti già adempiute e disporre l'esecuzione coattiva per la parte ancora ineseguita.
  • Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, quando ciò assicuri l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Quando il giudicato impone una liquidazione aritmetica secondo parametri contrattuali determinati, il commissario ad acta deve prima quantificare l'importo dovuto in base a tali parametri e poi procedere alla liquidazione.
  • Al commissario ad acta che sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice non deve essere riconosciuto uno specifico compenso per l'attività commissariale, se il giudice lo esclude in ragione dell'appartenenza istituzionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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