Ordinanza n. 98/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Sindaco di Massa n. 171 del 28.11.2025, avente ad oggetto “Immobile ubicato in via Bassa Tambura n. 167, Località Canevara, Massa. Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’articolo 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”, con cui ne è stata dichiarata l’inabitabilità con contestuale divieto di accedervi all’interno e nell’area di pertinenza, con l’imposizione di una serie di misure tra cui l’installazione immediata di appositi dispositivi idonei a precludere l’accesso all’immobile, la messa in atto di tutte le misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per la pubblica e/o privata incolumità, l’attuazione di tutte le misure provvisionali di mitigazione del rischio avvalendosi di un tecnico abilitato, la conduzione di apposita verifica tecnica al fine di individuare gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dei luoghi; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di incognito numero e data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che dichiara l'inabitabilità di un immobile, vieta l'accesso e impone misure provvisionali e verifiche tecniche per la messa in sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Sindaco di Massa adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000. L'atto ha dichiarato l'immobile inabitabile, vietato l'accesso all'edificio e all'area pertinenziale e imposto, tra l'altro, l'installazione immediata di dispositivi antintrusione, l'adozione di misure provvisionali per prevenire rischi per l'incolumità pubblica e privata, interventi di mitigazione del rischio con l'ausilio di un tecnico abilitato e una verifica tecnica per individuare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso dedotti; dalla motivazione cautelare emerge tuttavia la contestazione della legittimità e dell'ambito soggettivo degli obblighi imposti, anche in relazione all'eventuale coinvolgimento di altre proprietà nelle opere di messa in sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il provvedimento impugnato apparisse giustificato dal principio di precauzione e che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalesse l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica. Il giudice ha tuttavia precisato che, qualora la relazione tecnica che i ricorrenti dovranno depositare presso il Comune evidenzi che le misure di messa in sicurezza coinvolgono anche altre proprietà, il Comune dovrà approfondire l'istruttoria per valutare l'integrazione dell'ambito soggettivo dell'ordinanza e precisare gli oneri gravanti sui diversi soggetti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata; il giudice ne ha valutato l'esercizio alla luce del principio di precauzione e della prevalenza dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, un'ordinanza sindacale diretta a prevenire rischi per l'incolumità pubblica può ritenersi giustificata dal principio di precauzione quando l'esigenza di salvaguardia della sicurezza prevale, nel bilanciamento degli interessi, sugli interessi privati incisi dal provvedimento.
- Il rigetto della domanda cautelare non impedisce al giudice di evidenziare la necessità di un successivo approfondimento istruttorio sull'ambito soggettivo dell'ordinanza e sulla ripartizione degli oneri, qualora gli interventi di messa in sicurezza risultino riferibili anche ad altre proprietà.
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