Cassazione Penale, Ordinanza n. 13736/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena applicando l'istituto del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, lamentando in particolare che il giudice di appello non avesse valutato le condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha esaminato il tema alla luce della disciplina del concordato in appello e ha ritenuto che, una volta rinunciati i motivi di impugnazione, il giudice non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo non consentite le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in presenza di concordato in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa. La decisione di merito è quindi rimasta ferma nella parte in cui aveva rideterminato la pena concordata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La reintroduzione del concordato in appello comporta che, una volta accolta la richiesta di pena concordata e rinunciati i motivi di impugnazione, il giudice di appello non deve pronunciarsi sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., restando la cognizione limitata ai motivi non rinunciati.
art. 129 c.p.p.
Le cause di proscioglimento devono essere rilevate solo nei limiti compatibili con la cognizione residua del giudice; non è dovuta una specifica motivazione sul loro mancato rilievo nel concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso manifestamente inammissibile può essere definito de plano.
art. 599, comma 4, c.p.p.
È richiamato come antecedente dell'istituto del concordato in appello e della relativa elaborazione giurisprudenziale poi ripresa dopo la reintroduzione dell'istituto.
art. 13 L. 103/2017
La legge ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione.
- In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- Le censure sulla determinazione della pena sono proponibili in cassazione solo se la sanzione divenga illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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