Cassazione Civile, Ordinanza n. 33660/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione maggior reddito ai fini IRPEF in base a incrementi patrimoniali e a spese ritenute indice di capacità contributiva, tra cui due autovetture e un immobile in comproprietà con il coniuge. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri profili, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione e l'incongruità della presunzione di maggior reddito; in primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della legittimità dell'accertamento. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e tesi dell'applicabilità retroattiva dell'obbligo anche agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto ultrapetizione la decisione di primo grado sul contraddittorio; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova contraria, in particolare di una dichiarazione sostitutiva della suocera relativa a un'elargizione di euro 5.900,00; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale per l'asserita adesione acritica ai parametri redditometrici; 5) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla comproprietà di alcuni beni indice di capacità contributiva; 6) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'impugnazione dell'avviso per l'anno 2006. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre comunicato di avere chiesto e ottenuto la definizione agevolata dei carichi e di avere versato le somme dovute; ha poi formalmente rinunciato al ricorso, senza che l'Agenzia delle Entrate contestasse l'intervenuta definizione della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, prendendo atto della rinuncia al ricorso e della definizione agevolata della controversia non contestata dall'Amministrazione. Ha disposto che le spese del grado restassero a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la misura riguarda i soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ragione della sua natura lato sensu sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento sintetico/redditometro e oggetto delle censure del ricorrente sulla legittimità della pretesa e sulla valutazione delle prove contrarie
art. 5 d.lgs. n. 218/1997
invocato dal ricorrente in relazione al presunto obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
art. 10, comma 3-bis, l. n. 146/1998
richiamato dal ricorrente quale norma collegata al contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti sintetici
art. 22 d.l. n. 78/2010
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura ricognitiva dell'obbligo di contraddittorio e la sua applicabilità alle annualità anteriori al 2009
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla censura di ultrapetizione
art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
applicato per porre le spese del grado a carico di chi le aveva anticipate in presenza della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
evocato implicitamente dalla Corte nel negare il raddoppio del contributo unificato nei casi non riconducibili ai presupposti tipici
d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel contesto del regime processuale tributario e della regolazione delle spese
d.l. n. 78/2010
richiamato quale intervento normativo sulla disciplina dell'accertamento sintetico e del contraddittorio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, accompagnata da una definizione agevolata della controversia non contestata dalla controparte, determina la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In presenza di sopravvenienze che definiscono la lite, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'intervenuta cessazione dell'interesse senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Le spese del giudizio tributario restano regolate, in caso di definizione agevolata, dalla disciplina speciale che le pone a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, avendo natura lato sensu sanzionatoria.
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