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Interpello

Risposta n. 158 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che le spese per un periodo di studi all’estero siano equiparabili a quelle agevolate per l’università estera e quindi detraibili anche senza delibera dell’istituto scolastico italiano, perché funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa.

Detraibilità IRPEF delle spese scolastiche sostenute all’estero per scuole secondarie di secondo grado (e, in generale, per scuole dell’infanzia e primo ciclo)

Il quesito

Il contribuente chiede se le spese di istruzione per la frequenza di uno o più anni scolastici in una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese UE o extra UE siano detraibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis, del TUIR, richiamando la disciplina MIUR sul periodo di studi all’estero come parte del percorso formativo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia esclude la detrazione: la lett. e-bis dell’art. 15 TUIR si applica solo alle spese per scuole del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie private o degli enti locali). Le spese per scuole estere non sono agevolabili, salvo il diverso caso delle spese universitarie estere previsto dalla lett. e) dell’art. 15 TUIR. In assenza di una modifica normativa, non è possibile estendere il beneficio alle scuole straniere.

Detrazione delle spese scolastiche sostenute all’estero

L’interpello riguarda la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF le spese di frequenza di scuole estere, in particolare per la scuola secondaria di secondo grado, ma con un richiamo più ampio anche alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il chiarimento richiesto attiene all’ambito applicativo dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis, del TUIR, introdotto dalla legge n. 107 del 2015.

Fattispecie e contesto

L’istante rappresenta di aver sostenuto spese di istruzione per la frequenza di uno o più anni scolastici presso una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese della Comunità europea o extra UE. Richiama, a sostegno della propria tesi, l’art. 14, comma 2, del DPR n. 275 del 1999 e la nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013, che qualificano il periodo di studi svolto all’estero come parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se tali spese possano essere detratte dall’IRPEF come spese di istruzione, nonostante la frequenza avvenga presso un istituto estero. Il dubbio è se la disciplina scolastica richiamata dal MIUR consenta di assimilare tali costi a quelli detraibili per le spese di istruzione, analogamente a quanto avviene per gli studi universitari svolti all’estero.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, il fatto che l’ordinamento scolastico consenta e riconosca un periodo di studio all’estero dovrebbe rendere le relative spese equiparabili a quelle per l’istruzione universitaria estera. Di conseguenza, egli ritiene che la detrazione debba spettare anche in assenza di una delibera degli organi dell’istituto scolastico italiano, poiché si tratterebbe di un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha riformato l’art. 15 del TUIR. In particolare:

  • la lett. e) dell’art. 15 è stata riformulata per riguardare la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria;
  • è stata inserita la nuova lett. e-bis), relativa alle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

La disposizione agevolativa prevede la detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000.

L’Agenzia richiama inoltre l’art. 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Viene richiamato anche l’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, per il principio secondo cui le norme agevolative, essendo eccezionali, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, la detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis, del TUIR è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione. La norma non menziona le scuole straniere e delimita in modo puntuale il perimetro del beneficio fiscale.

L’Agenzia osserva che le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili solo nel diverso ambito delle spese universitarie, disciplinate dalla lett. e) dell’art. 15 del TUIR, che fa riferimento alle università statali e non statali. Tale disciplina, tuttavia, non può essere estesa ai casi non espressamente previsti, in applicazione del principio di tassatività delle agevolazioni fiscali.

Conclusione operativa

In assenza di una specifica modifica normativa, il contribuente non può detrarre dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis, del TUIR, le spese sostenute per la frequenza di scuole estere, sia per la scuola secondaria di secondo grado sia per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il beneficio resta confinato alle scuole del sistema nazionale di istruzione italiano.

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