Sentenza del 02/07/2015 n. 560 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - Motivazione - Allegazione atto richiamato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto richiamato dall'amministrazione non fosse stato allegato e che tale omissione comportasse l'illegittimità dell'accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. È stato chiarito che la motivazione dell'avviso non richiede inderogabilmente l'allegazione materiale dell'atto richiamato: l'obbligo può essere adempiuto anche mediante la riproduzione, nell'avviso stesso, del contenuto essenziale e delle risultanze salienti dell'atto o della verifica richiamata. Poiché l'avviso riportava gli elementi principali della verifica svolta nei confronti della contribuente, è stato ritenuto sufficientemente motivato e legittimo.
Norme richiamate
Principio in materia di motivazione degli avvisi di accertamento e allegazione degli atti richiamati
Non viene stabilito l'obbligo inderogabile di allegazione dell'atto richiamato; in alternativa ed equivalentemente è possibile riprodurne il contenuto essenziale nel corpo della motivazione.
L'amministrazione può motivare l'avviso allegando l'atto richiamato oppure riportandone nell'avviso gli elementi essenziali, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi adeguatamente.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Occorre verificare se l'avviso riproduca in modo sufficiente i dati, i fatti e le conclusioni essenziali dell'atto richiamato.
- La motivazione deve consentire al contribuente di individuare con chiarezza i presupposti della pretesa fiscale e di predisporre una difesa effettiva.
- L'allegazione dell'atto e la riproduzione del suo contenuto essenziale sono strumenti alternativi ed equivalenti per soddisfare l'obbligo motivazionale.
- Se l'avviso contiene solo un rinvio generico, senza riportare gli elementi necessari per comprendere l'accertamento, può invece configurarsi un vizio di motivazione.
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