Sentenza n. 1580/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 119/25 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro. Dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione resistente ha dato esecuzione al provvedimento, come comprovato dalla disposizione di pagamento depositata in giudizio. La parte ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite, agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’amministrazione avesse adempiuto dopo la proposizione del giudizio, sulla base della dichiarazione della parte ricorrente e della disposizione di pagamento depositata dall’amministrazione. Il giudice ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda e ha posto le spese a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza, valorizzando la non particolare complessità della controversia e l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, della pubblica amministrazione. Le spese sono state liquidate in € 500,00, inclusi rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuti, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
È richiamato per il rimborso delle spese forfettarie incluso nella liquidazione delle spese di lite.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa azionata risulta ormai soddisfatta.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale o sostanziale.
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