Cassazione Penale, Sentenza n. 14690/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della responsabilità penale sostenendo che la detenzione degli stupefacenti era destinata al solo uso personale e non alla cessione; 2) mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ("fatto di lieve entità"), nonostante il quantitativo complessivo fosse relativamente basso (circa 34 grammi, 137 s.d.m., 8 dosi di "manjuana" e 129 dosi di cannabis) e l'imputato fosse incensurato; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la collaborazione al controllo e il corretto comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo (la valutazione del giudice di merito sulla destinazione a cessione è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento a confezionamento in bustine, varietà di sostanze, quantitativo, denaro contante trovato e assenza di certificazione di assuntore). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha fornito adeguata motivazione per escludere la qualificazione di "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo valutare complessivamente quantità, purezza, modalità e la personalità dell'imputato. Ha altresì accolto il terzo motivo: il rigetto delle circostanze attenuanti generiche non è stato motivato in modo sufficiente (la mera affermazione che la pena è "equa e proporzionata" non è sufficiente). Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Salerno per un nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73
Norma che disciplina i delitti e le sanzioni in materia di stupefacenti; il comma 5 prevede la fattispecie attenuata del "fatto di lieve entità" per determinate quantità e condizioni che richiedono una valutazione complessiva di qualità, quantità, modalità e contesto.
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 80, lett. g
Circostanza aggravante per i reati in materia di stupefacenti commessi in luoghi abitualmente frequentati da giovani; nel caso di specie il Tribunale aveva escluso tale aggravante e la Corte d'appello ha poi omesso di fondare su ciò la propria valutazione.
Codice penale - art. 133
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento o rigetto richiede una valutazione motivata dal giudice di merito e non può essere escluso con formula generica.
d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020 - art. 23, comma 8
Prevede la possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta; il procedimento in Cassazione nel caso di specie si è svolto con questa modalità.
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e per cessione si basa su una valutazione globale: modalità di confezionamento (bustine), presenza di piú tipi di sostanza, quantitativo, denaro contante, assenza di certificazioni di assuntore e comportamento complessivo; tale valutazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
- Per il riconoscimento del "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5) il giudice deve motivare adeguatamente la decisione valutando quantità, purezza, modalità di detenzione e la personalità dell'imputato (es. incensuratezza). La mera indicazione del dato ponderale senza un'analisi complessiva non è sufficiente.
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica: formule generiche (es. "pena equa e proporzionata") non sono idonee e possono determinare annullamento con rinvio.
- In caso di quantitativi contenuti e situazione personale favorevole (assenza di precedenti), la difesa deve mettere in evidenza elementi concreti a supporto dell'uso personale (certificazioni, dichiarazioni, assenza di confezionamento per la vendita, prova di uso abituale) affinché il giudice di merito possa valutare positivamente la fattispecie di lieve entità o le attenuanti.
- Se il giudice di merito non fornisce adeguata valutazione su punti essenziali indicati dalla giurisprudenza (quantità, purezza, modalità, circostanze personali), la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo esame.
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