Sentenza del 14/12/2016 n. 25708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006. Ha dedotto: a) nullità della sentenza per omessa pronuncia su questioni e motivi di appello rilevanti; b) vizio di motivazione; c) violazione della L. n. 212/2000, art. 7, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, contestando l'utilizzo dei valori attribuiti dal Comune all'area edificabile senza indicazione dei prezzi medi di mercato di aree analoghe.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato i motivi di appello relativi all'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, inclusi i profili riguardanti il recupero ICI sui fabbricati e i vizi di motivazione dell'atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'omessa pronuncia doveva essere denunciata ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e non del n. 5. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, con possibilità di riproporlo nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. La mancata decisione su motivi di appello rilevanti integra omessa pronuncia.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il corretto parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è il corretto strumento per censurare l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello; tale omissione deve essere dedotta ai sensi del n. 4.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano adeguatamente motivati, consentendo al contribuente di comprendere presupposti, elementi di fatto e criteri della pretesa tributaria. La CTR avrebbe dovuto esaminare le contestazioni relative alla motivazione dell'accertamento.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5
Disciplina la base imponibile ICI, compresi i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili. La contestazione della società riguardava l'utilizzo dei valori comunali senza adeguata indicazione dei prezzi medi di mercato di aree analoghe; la questione è stata rinviata al giudice di merito.
Art. 366 c.p.c.
La sentenza richiama la norma nell'ambito della censura di nullità, ma la decisione si fonda principalmente sull'omessa pronuncia e sul relativo inquadramento nell'art. 360, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello omette di esaminare uno o più motivi specificamente formulati e potenzialmente decisivi, la sentenza può essere cassata per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- L'omessa pronuncia deve essere distinta dal semplice difetto o insufficienza della motivazione: il primo riguarda la mancata decisione su una domanda o censura, mentre il secondo riguarda le ragioni utilizzate per decidere.
- In materia tributaria, l'amministrazione deve indicare nell'atto impositivo gli elementi e i criteri che consentono al contribuente di comprendere la pretesa, soprattutto quando determina il valore di aree edificabili mediante stime o valori di riferimento.
- Se la Corte di cassazione accoglie una censura processuale e rinvia la causa, le questioni di merito assorbite possono normalmente essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
- La cassazione con rinvio non attribuisce ancora al contribuente la definitiva vittoria sul tributo: comporta il nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito, che dovrà pronunciarsi sui motivi rimasti non esaminati.
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