Cassazione Penale, Sentenza n. 47747/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione su un'istanza esecutiva avanzata da Roman Antonov: il Tribunale di Ancona aveva sollevato il conflitto perché riteneva che la sentenza irrevocabile più recente (proscioglimento per vizio totale di mente con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata) non potesse fondare la competenza ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., mentre il Presidente della Corte d'appello di Cagliari aveva declinato la competenza richiamando la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 9547/2018). La questione era se il criterio del "provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo" si applica anche a proscioglimenti che producono effetti esecutivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha deciso richiamando e applicando il principio già espresso con la sentenza Sez. 1 n. 9547/2018: la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile quando tale provvedimento produce effetti esecutivi. Nel caso concreto la sentenza di proscioglimento con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è iscritta nel casellario giudiziale ed è idonea a determinare effetti esecutivi; perciò la competenza è del Tribunale di Ancona. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen., comma 4
L'art. 665, comma 4, non si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna ma ai "provvedimenti" in esecuzione; il criterio di competenza è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile tra quelli rilevanti per l'esecuzione.
DPR 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f
Prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale, anche per estratto, dei provvedimenti che hanno prosciolto l'imputato per difetto di imputabilità o hanno disposto una misura di sicurezza; tale iscrizione evidenzia la rilevanza esecutiva del provvedimento.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. 1, n. 9547/2018 (precedente)
Principio secondo cui, quando sono in esecuzione provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento irrevocabile, anche se si tratta di proscioglimento, purché il provvedimento comporti effetti esecutivi o contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. 1, n. 21688/2009
Richiamata per sottolineare il legame fra provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e prevedibilità del criterio di competenza, a favore di una simmetria e normalità conoscitiva degli effetti esecutivi.
Massime di principio
- Il criterio di competenza ex art. 665, comma 4, c.p.p. si applica ai "provvedimenti" in esecuzione e non soltanto alle sentenze di condanna: conta l'ultimo provvedimento irrevocabile che abbia effetti esecutivi.
- I proscioglimenti possono determinare la competenza del giudice che li ha emessi quando essi producono effetti esecutivi concreti, in particolare se la loro iscrizione nel casellario giudiziale è prevista (es. proscioglimenti per difetto di imputabilità con misura di sicurezza).
- Non devono essere considerati ai fini del criterio di competenza i provvedimenti il cui rilievo in executivis è meramente ipotetico o virtuale: ciò evita imprevedibilità e inconvenienti pratici.
- La presenza dell'iscrizione nel casellario giudiziale è un elemento rilevante e indicativo della rilevanza esecutiva del provvedimento e della conseguente applicabilità del criterio dell'ultimo provvedimento irrevocabile.
- In caso di contrasto tra giudici (conflitto di competenza), la Corte di Cassazione può risolvere il conflitto e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente in base ai suddetti criteri.
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