Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di una minaccia idonea a incutere timore e a coartare la volontà della persona offesa; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione/delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che la condotta sarebbe stata espressione di una pretesa azionabile in via legittima. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, contestava il giudizio di responsabilità e chiedeva una rivalutazione delle prove; ha ritenuto il secondo motivo parimenti reiterativo e infondato, osservando che non ricorre l'art. 393 c.p. per mancanza di un'astratta tutelabilità giuridica della pretesa vantata dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Non è configurabile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando manca un'astratta tutelabilità giuridica della pretesa che l'agente assume di far valere.
art. 606 c.p.p.
Le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano solo a una rivalutazione del compendio probatorio sono estranee al sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché il controllo della Cassazione non si estende al merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
- La minaccia integra il fatto tipico quando, secondo un giudizio di concretezza, presenti oggettiva potenzialità intimidatoria e sia idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa; se la motivazione di merito dà conto di tali elementi, la censura che ne chieda il riesame è inammissibile.
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando la pretesa fatta valere dall'agente non è astrattamente tutelabile sul piano giuridico; in tale ipotesi la condotta non può essere riqualificata in detto reato solo perché l'agente abbia agito rivendicando un proprio presunto diritto.
- Il ricorso che si limiti a reiterare questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito non offre un valido tema di legittimità e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12824/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12831/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12832/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12833/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12834/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12835/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →