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Sentenza

Sentenza del 28/02/2018 n. 134 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito alla rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto effettuate da una società nell'ambito della sua attività di acquisto, vendita, locazione e gestione di beni immobili. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva IVA - Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Attuazione da parte degli Stati membri - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo - Rettifica della detrazione operata inizialmente - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica dell'IVA inizialmente detratta dalla XXX per immobili destinati a locazioni imponibili, ma rimasti vacanti per oltre due anni. L'amministrazione fiscale riteneva che il mancato utilizzo effettivo degli immobili imponesse la rettifica delle detrazioni, nonostante la società avesse continuato a promuoverli sul mercato, incaricato agenzie immobiliari, svolto attività pubblicitaria, adeguato i canoni e manifestato l'intenzione di concederli in locazione con applicazione dell'IVA. Il giudice nazionale ha chiesto se tale normativa fosse compatibile con gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che imponga la rettifica dell'IVA detratta soltanto perché l'immobile è rimasto inutilizzato o inoccupato per più di due anni, quando il soggetto passivo abbia dimostrato di volerlo destinare a operazioni imponibili e abbia compiuto azioni concrete per conseguire tale obiettivo. Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile e, in linea di principio, rimane acquisito anche se l'utilizzo imponibile non si realizza per circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. Gli Stati membri non possono utilizzare le regole sull'opzione per l'imposizione o sulla rettifica per revocare un diritto alla detrazione già maturato. Resta possibile una rettifica o il recupero retroattivo in presenza di frode o abuso, da accertare concretamente. La Corte non ha risposto alle ulteriori questioni e ha escluso la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 137

    Consente agli Stati membri di accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione di operazioni normalmente esenti, incluse le locazioni immobiliari.

    Il potere degli Stati membri di disciplinare o limitare l'opzione per l'imposizione non consente loro di incidere retroattivamente sulle conseguenze di un'opzione già validamente esercitata, né di revocare un diritto alla detrazione già acquisito.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 167

    Il diritto a detrazione nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    La nascita del diritto alla detrazione va valutata al momento dell'acquisto o dell'assolvimento dell'imposta, sulla base della qualità del soggetto passivo e della sua intenzione economica in quel momento.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA.

    È sufficiente che il bene sia destinato, effettivamente o prospetticamente, a operazioni imponibili. La mancata realizzazione dell'operazione per cause indipendenti dalla volontà dell'impresa non determina automaticamente la perdita della detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 184

    La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

    La rettifica presuppone una variazione effettiva del diritto alla detrazione e non può essere utilizzata come meccanismo automatico per penalizzare un investimento rimasto temporaneamente improduttivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 185

    La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.

    La semplice vacanza dell'immobile, se accompagnata dalla persistente intenzione di destinarlo ad attività imponibili e da iniziative commerciali concrete, non costituisce necessariamente un mutamento rilevante degli elementi che fondavano la detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 187

    Per quanto riguarda i beni di investimento immobiliari, la durata del periodo di rettifica può essere prolungata sino a vent'anni.

    Il periodo di rettifica degli immobili riguarda variazioni del diritto alla detrazione durante il periodo di investimento, ma non autorizza una rettifica automatica fondata esclusivamente sul mancato reperimento di locatari.

  • Codice IVA portoghese (CIVA), articolo 26, paragrafo 1

    Il mancato utilizzo di beni immobili ai fini dell'impresa (...) dà luogo ad una rettifica annuale di 1/20° della detrazione operata.

    La disposizione nazionale, se interpretata nel senso di imporre la rettifica per la sola inoccupazione dell'immobile, è incompatibile con la direttiva IVA quando il soggetto passivo dimostri una reale e persistente intenzione di realizzare operazioni imponibili.

  • Regime portoghese di rinuncia all'esenzione, articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

    Il bene immobile non è effettivamente utilizzato dall'impresa per più di due anni consecutivi.

    Una soglia temporale rigida non può determinare automaticamente la perdita della detrazione se l'inutilizzo dipende da circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo e sono provati tentativi concreti di locazione imponibile.

Massime di principio

  • La detrazione IVA sugli investimenti deve essere valutata principalmente sulla base dell'intenzione economica obiettiva del soggetto passivo al momento dell'acquisto e non esclusivamente in base al risultato successivo dell'attività.
  • La temporanea inutilizzazione o vacanza di un bene destinato a operazioni imponibili non comporta automaticamente la rettifica dell'IVA detratta, soprattutto quando l'impresa documenta attività concrete di commercializzazione e la permanenza dell'intenzione di utilizzarlo in operazioni soggette a IVA.
  • Le rettifiche sono ammissibili quando cambiano realmente gli elementi che fondavano il diritto alla detrazione, ad esempio in caso di destinazione definitiva ad attività esenti, uso privato, cessione incompatibile o modifica sostanziale dell'attività; non possono fondarsi soltanto sulla mancata redditività temporanea.
  • L'amministrazione fiscale può recuperare l'IVA detratta retroattivamente se dimostra frode o abuso, come una dichiarazione simulata dell'intenzione di svolgere un'attività economica imponibile.
  • Per tutelare la detrazione è opportuno conservare prove dell'intenzione e degli sforzi commerciali: incarichi ad agenzie, annunci, campagne pubblicitarie, trattative, adeguamenti dei canoni e documentazione contabile.
  • Gli Stati membri possono disciplinare l'opzione per l'imposizione delle locazioni, ma non possono usare tale disciplina per neutralizzare retroattivamente un diritto alla detrazione già sorto e validamente esercitato.

Testo integrale

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