Sentenza n. 4749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05340/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello principale sulle prescrizioni della proroga dell'autorizzazione di cava e accolto l'appello incidentale regionale sulla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la proroga, sino al 2030, di un'autorizzazione regionale per la coltivazione di una cava di ghiaia, accompagnata da prescrizioni relative all'osservanza di precedenti atti autorizzativi e all'adeguamento al futuro piano ambientale comunale. Dopo che il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, la società aveva proposto appello principale sulle prescrizioni; la Regione aveva proposto appello incidentale sul contraddittorio. Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello principale e accolto quello incidentale, ritenendo non necessario uno specifico contraddittorio perché il procedimento era stato avviato su istanza di parte, si era concluso con un provvedimento favorevole e le prescrizioni erano sostanzialmente vincolate da precedenti autorizzazioni e dalla normativa ambientale. La società ha quindi proposto revocazione, denunciando un errore di fatto: secondo l'istante, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto già esperito il contraddittorio, mentre non vi sarebbe mai stato un confronto con la Regione, neppure nell'ambito del procedimento di proroga. Ha inoltre sostenuto che il contraddittorio avrebbe dovuto svolgersi specificamente nel procedimento regionale diretto alla proroga e non in precedenti procedimenti o davanti ad altre amministrazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che le censure non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero l'interpretazione e la valutazione giuridica compiute nella precedente sentenza. Quanto alla dedotta inesistenza di un precedente contraddittorio con la Regione, il Collegio ha chiarito che la sentenza revocanda si riferiva alla presenza di un contraddittorio procedimentale pregresso con le amministrazioni coinvolte nei precedenti atti autorizzativi, non necessariamente con la Regione in relazione all'atto del 2021; pertanto non vi era una falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. Quanto alla necessità di un contraddittorio nel procedimento di proroga, la censura riguardava l'attività di interpretazione e di giudizio, non una svista percettiva. La precedente decisione aveva comunque esaminato la questione, affermando che l'art. 7 della l. 241/1990 non trovava applicazione perché il procedimento era stato avviato su istanza di parte, che non ricorrevano i presupposti dell'art. 10-bis perché la proroga era favorevole, e che la natura vincolata delle prescrizioni impediva comunque un diverso contenuto del provvedimento, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Il ricorso è stato quindi ritenuto un tentativo di ottenere un nuovo esame di questioni già decise, incompatibile con la funzione straordinaria e tassativa della revocazione. La società istante è stata condannata al pagamento di 9.000 euro di spese di lite, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria perché il procedimento di proroga era stato avviato su istanza di parte.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non trovava applicazione perché la proroga richiesta era stata concessa e il provvedimento finale era favorevole, senza motivi ostativi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale non assume rilievo invalidante quando, per la natura vincolata delle prescrizioni, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione consiste in una falsa percezione o svista materiale relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, deve emergere immediatamente senza complesse valutazioni ermeneutiche e deve essere decisivo; non comprende gli errori di interpretazione, valutazione o applicazione del diritto.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un ulteriore grado di giudizio o un generico riesame di questioni già decise: le contestazioni rivolte al ragionamento, all'apprezzamento delle prove, all'interpretazione delle domande o alla normativa applicata integrano, se del caso, errori di giudizio e non errori revocatori.
- Non sussiste omessa pronuncia revocatoria quando il giudice abbia esaminato il motivo nel suo contenuto sostanziale, anche senza rispondere espressamente a ogni singola argomentazione prospettata dalla parte.
- In un procedimento avviato su istanza di parte e concluso con un provvedimento favorevole al richiedente, non ricorrono, rispettivamente, i presupposti ordinari della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto; inoltre, se le prescrizioni hanno natura vincolata e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, la mancata partecipazione non determina l'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →