Cassazione Civile, Ordinanza n. 09133/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di gestione di un appalto di servizi per asili nido/servizi educativi. La Corte d'appello aveva riconosciuto alle lavoratrici il diritto a proseguire il rapporto con il soggetto subentrante e aveva ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro, oltre alle retribuzioni maturate dal momento dell'interruzione sino alla reintegrazione. Le società ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 37 del CCNL cooperative sociali e della normativa sulle qualifiche, sostenendo che la clausola sociale non sarebbe stata applicabile perché il nuovo capitolato prevedeva profili e qualifiche diversi, e che non si potevano equiparare puericultrici ed educatrici; (2) omesso corretto apprezzamento delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe ignorato certificazioni del centro per l'impiego e dato invece rilievo a dichiarazioni provenienti dalle cooperative uscenti; (3) violazione dell'art. 46, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2007 e dell'art. 3 del regolamento regionale n. 18/2017, sostenendo che il primo consentirebbe l'impiego di personale privo del titolo solo per nuove assunzioni e che il secondo non sarebbe applicabile a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; (4) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la condanna solidale alle spese avrebbe erroneamente coinvolto cooperative estranee ad alcune singole posizioni lavorative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzi e quarti motivi e inammissibile il secondo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato e applicato il CCNL, il capitolato d'appalto e il regolamento regionale, valorizzando la continuità delle prestazioni e delle mansioni e la funzione di salvaguardia occupazionale della clausola sociale; ha inoltre escluso la denunciata violazione delle regole di prova, trattandosi di censura sulla valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. È stata confermata la condanna delle società ricorrenti, in solido, anche alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 37 CCNL cooperative sociali
La clausola sociale ha portata precettiva e vincolante: in caso di cambio appalto con prestazioni rimaste invariate, impone all'impresa subentrante di assumere il personale già addetto, al fine di garantire continuità occupazionale e condizioni di lavoro acquisite.
art. 8 capitolato speciale d'appalto
clausola sociale di migrazione del personale; obbligo di impiegare il medesimo personale
Il capitolato conferma l'obbligo per l'aggiudicataria di utilizzare il personale proveniente dal precedente appalto, previa verifica dei requisiti professionali o di profili equipollenti, con finalità di continuità del servizio.
legge n. 1098/1940
La censura fondata su tale legge è stata ritenuta generica e non specificamente decisiva, poiché ai fini della continuità occupazionale rilevano i profili professionali e lo svolgimento di fatto delle mansioni anche a prescindere da specifici titoli abilitativi.
art. 53 Regolamento regionale n. 4/2007
Richiamato come disposizione che, insieme al capitolato, consente il ricorso a requisiti professionali o titoli equipollenti con esperienza e anzianità adeguate.
art. 46, comma 5, Regolamento regionale n. 4/2007
per lo svolgimento della funzione educativa ... sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore che abbiano una esperienza documentata almeno triennale
La norma è stata interpretata come riferita alle nuove assunzioni e non ai rapporti già in essere o ai cambi appalto; non può avere efficacia retroattiva sulle posizioni lavorative consolidate.
art. 3 Regolamento regionale n. 18/2017
Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, al fine di salvaguardare l'esperienza lavorativa maturata e garantire la continuità lavorativa...
È una norma transitoria di salvaguardia che tutela i lavoratori che abbiano svolto per almeno tre anni l'attività educativa nelle medesime strutture/servizi, consentendo loro di continuare a svolgere tali mansioni anche a prescindere dal possesso dei titoli di cui all'art. 46.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state veicolate come violazioni di legge e nullità processuali, ma in parte sono state ritenute infondate e in parte inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non risultano violate quando il giudice di merito seleziona e valuta le prove attribuendo prevalenza ad alcuni elementi ritenuti più attendibili; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
artt. 91 e 97 c.p.c.
È legittima la condanna solidale alle spese in presenza di connessione tra le domande e di comunanza di interessi o di questioni trattate, anche se le parti non sono tra loro solidali nel rapporto sostanziale.
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
Il collegio ha riservato la motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
art. 23535/2019 SU
Richiamata per il raddoppio del contributo unificato al ricorrere dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto nei servizi gestiti da cooperative sociali, la clausola sociale prevista dal CCNL e dal capitolato può attribuire ai lavoratori già impiegati un vero diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto con l'impresa subentrante, quando le prestazioni richieste restino sostanzialmente immutate.
- Ai fini dell'operatività della clausola sociale rilevano la continuità delle mansioni e la sostanziale equivalenza dei profili richiesti, non essendo decisivo il mero diverso nomen iuris della qualifica, ove il capitolato e la disciplina collettiva valorizzino anche titoli equipollenti ed esperienza professionale.
- Una norma regolamentare che disciplini i requisiti per nuove assunzioni non può essere applicata retroattivamente per incidere su rapporti di lavoro già consolidati o su situazioni di migrazione del personale in occasione del cambio appalto.
- La norma transitoria o di salvaguardia che tuteli l'esperienza lavorativa maturata va letta in coerenza con la finalità di continuità occupazionale e consente la prosecuzione dell'attività educativa nelle medesime strutture anche in assenza del titolo formale richiesto per le nuove assunzioni.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se, in realtà, mira a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
- La condanna solidale alle spese può essere pronunciata anche tra parti non legate da solidarietà sostanziale, quando vi sia connessione tra le domande, identità delle questioni trattate o comunanza di interesse rispetto al risultato del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09081/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09090/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09098/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09106/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →