Sentenza n. 6141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca dall'incarico di giudice di pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la revoca dall'incarico di giudice di pace disposta dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991, in relazione alla condotta tenuta dall'interessata presso una stazione dei Carabinieri, dove aveva pronunciato la frase: «Se non intervenite, prendo la mia pistola e faccio una strage». Il procedimento era stato avviato sulla base di segnalazioni concernenti, da un lato, tale minaccia e, dall'altro, asseriti comportamenti abitualmente scorretti nei confronti di avvocati, colleghi e personale amministrativo. Il Consiglio giudiziario aveva ritenuto insussistente il primo addebito e fondato il secondo, proponendo la destituzione; il CSM aveva invece disposto la revoca, ritenendo che la condotta avesse leso irreparabilmente il prestigio e l'immagine del magistrato. L'appellante ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006, sostenendo che la revoca presupponesse un fatto costituente reato, non contestato né denunciato penalmente; eccesso di potere per inesatta rappresentazione dei fatti; violazione del principio di proporzionalità della sanzione; difetto di motivazione; disparità di trattamento rispetto a sanzioni più contenute irrogate ad altri giudici onorari. In appello ha inoltre sostenuto che la condotta fosse estranea all'esercizio delle funzioni, essendo avvenuta nella vita privata, e che il CSM avesse sostanzialmente recepito un addebito formulato ai sensi dell'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, prescindendo dall'eccezione di genericità perché l'impugnazione era comunque infondata. Ha rilevato che il CSM aveva effettuato una valutazione autonoma dei fatti e della proposta del Consiglio giudiziario, riqualificando la sanzione come revoca e fondando concretamente il provvedimento sull'art. 9 della legge n. 374/1991, non sull'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006. Sono quindi risultate inconferenti le censure relative alla necessità di un procedimento penale o di un fatto costituente reato. Il difetto di motivazione è stato escluso: la delibera aveva ricostruito i fatti e l'iter procedimentale e aveva motivato per relationem mediante il richiamo alle valutazioni del Consiglio giudiziario, conosciute dall'interessata e idonee a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico. Sono stati esclusi anche il travisamento e il difetto di istruttoria, poiché la frase pronunciata risultava dalla nota del Comandante, dall'annotazione di servizio e dalla sostanziale ammissione dell'interessata in sede di audizione. La valutazione della gravità della condotta, ritenuta incompatibile con l'ufficio rivestito e lesiva del prestigio delle funzioni, è stata considerata non illogica né irragionevole. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni del CSM è stato ricondotto alle ipotesi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o insufficienza dell'istruttoria, non ravvisate nel caso concreto. È stata respinta anche la censura di sproporzione, in ragione della minaccia di uso delle armi pronunciata da una persona che deteneva un'arma e disponeva del relativo titolo, nonché del precedente ammonimento disciplinare. La censura di disparità di trattamento è stata respinta dal TAR e non risulta oggetto di autonoma rivalutazione decisiva in appello. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9 l. 374/1991
sanzioni disciplinari di cui sono passibili i giudici di pace e relativo procedimento
Il CSM ha fondato concretamente la revoca sull'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991; tale disciplina non richiede, quale presupposto necessario della sanzione, l'accertamento di un reato o l'avvio di un procedimento penale.
art. 10 l. 374/1991
applicabilità della disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati ai giudici di pace
La disposizione è richiamata nel procedimento quale base dell'applicabilità della disciplina disciplinare dei magistrati ai giudici di pace.
art. 2, lett. d), d.lgs. 109/2006
comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori
La disposizione era stata posta a fondamento del primo addebito, ritenuto insussistente dal Consiglio giudiziario; non costituisce la base concreta della revoca esaminata dal giudice.
art. 4, lett. d), d.lgs. 109/2006
qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita
La disposizione era stata richiamata nella contestazione del secondo addebito, ma non costituiva la norma posta a fondamento della revoca concretamente irrogata; sono pertanto inconferenti le censure relative alla mancata configurazione o contestazione di un reato.
art. 105, comma 1, c.p.a.
vizio di motivazione riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.
È richiamato in relazione alla precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la prima decisione del TAR con rinvio al giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento sanzionatorio del CSM è concretamente fondato sulla disciplina speciale dei giudici di pace, sono inconferenti le censure che presuppongono l'applicazione di una diversa fattispecie disciplinare, anche se quest'ultima era stata richiamata nell'atto di contestazione o nella proposta del Consiglio giudiziario.
- La revoca dall'incarico di giudice di pace può essere disposta sulla base della gravità della condotta e della sua idoneità a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ufficio, senza che sia necessario l'accertamento di un reato o l'avvio di un procedimento penale, quando il provvedimento è fondato sulla disciplina applicabile alle sanzioni dei giudici di pace.
- La motivazione per relationem di un provvedimento sanzionatorio è sufficiente quando l'autorità richiama atti istruttori conosciuti dall'interessato, ne recepisce le valutazioni e dal complesso degli atti risultano comprensibili i fatti, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito.
- Nelle controversie relative a provvedimenti disciplinari o para-disciplinari caratterizzati da discrezionalità amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alle ipotesi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o insufficienza dell'istruttoria.
- La minaccia di utilizzare un'arma, pronunciata da un giudice di pace che disponeva effettivamente di un'arma, può essere ritenuta, senza illogicità o irragionevolezza, condotta incompatibile con l'ufficio e idonea a giustificare la revoca dell'incarico, anche se commessa al di fuori della sede e del contesto lavorativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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